TAR Marche sez. I 19/2/2016 n. 107

Nel silenzio del codice degli appalti, per subappalto non può intendersi ogni esecuzione non in proprio dei servizi o delle opere appaltate; nel caso in cui un soggetto agisca quale mero esecutore materiale o mero collaboratore dell’appaltatore, in assenza di profili autonomia, il subappalto non può configurarsi.

 

Avv. Angelo Lucio Lacerenza
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