La Corte dei Conti, con delibera n. 7 del 28 maggio 2016, ha ricusato la registrazione del decreto di rinnovo dell’incarico triennale a favore di un dirigente di II fascia impiegato presso il Ministero dell’Interno, riaffermando la centralità del principio concorsuale anche per il rinnovo degli incarichi. La Corte, infatti, ha ribadito la necessità di applicare le procedure ex art. 19, comma 1bis, del d.lgs 165/2001, introdotto dall’art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, anche ai conferimenti di incarichi adottati in sede di rinnovo degli stessi, o se, invece, quella del rinnovo andasse considerata una casistica a sé, non assoggettata agli obblighi di pubblicità introdotti in via generale dal d.lvo n. 150/2009. E’ stato ritenuto in tale sede che, poichè il rinnovo è sempre preceduto da un conferimento – che dal 2009 in poi avviene a seguito dell’esperimento di procedure di valutazione comparativa degli aspiranti -, il prolungamento della permanenza nell’incarico di funzioni di un dirigente precedentemente selezionato e che ha dato buona prova, potrebbe realizzare l’interesse della P.A. alla continuità delle funzioni e dimostrarsi conforme al principio del buon andamento. Partendo da tale presupposto, la Sezione ha ulteriormente argomentato che “in materia di assegnazione degli incarichi dirigenziali le procedure di valutazione comparativa imposte dalla novella del 2009 rispondono, oltre che ad un interesse dei singoli candidati, anche a quello di assicurare la trasparenza e la neutralità nell’assegnazioni delle funzioni, che tuttavia può risultare recessivo rispetto a peculiari esigenze di funzionamento che esigono la permanenza nell’incarico del dirigente già assegnato in precedenza”. Tali esigenze devono necessariamente essere rese ostensive 8 nel provvedimento di conferma mediante adeguata motivazione ed incontrare limiti nella ragionevole durata dello stesso e soggiacere alle prescrizioni imposte, oltre che dalla normativa anticorruzione, anche dal CCNL sulla dirigenza mediante la fissazione di criteri di rotazione nella assegnazione degli incarichi. La Sezione ha ritenuto, in buona sostanza, che la procedura derogatoria del rinnovo non preceduta da una procedura concorsuale possa trovare spazio esclusivamente nel rispetto dei presupposti chiaramente enunciati nelle delibere. Vale aggiungere al riguardo che anche la recente legge n. 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, sembra non discostarsi dagli indirizzi enunciati nelle predette delibere, in quanto tra i principi e i criteri direttivi, con riferimento alla durata degli incarichi, indica il periodo di quattro anni e contempla la facoltà di rinnovo per ulteriori due senza procedura selettiva per una sola volta, purché sorretta da idonea motivazione. Tanto premesso, osserva la Sezione che la fattispecie all’esame non rappresenta opzione percorribile l’ulteriore rinnovo di un incarico dirigenziale per un periodo di tempo protratto oltre limiti di ragionevolezza, atteso che il rinnovo resta pur sempre un istituto eccezionale a carattere derogatorio, il quale si pone in contrasto con affermati principi di trasparenza nelle procedure di assegnazione e di rotazione degli incarichi, che in questa sede vanno espressamente ribaditi.
delibera_7_2016 Corte dei Conti