Dopo i recenti scandali, dal nord al sud della Penisola, l’esecutivo ha allo studio una serie di provvedimenti per inasprire le sanzioni per i cosiddetti “furbetti del cartellino” e ai loro compari che cercano di aggirare o “ammorbidire” illegittimamente i loro compiti d’ufficio. In particolare il Governo è delegato a intervenire mediante uno o più decreti legislativi sulla disciplina relativa alla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti con norme finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare. La scelta di dedicare al licenziamento disciplinare e ai comportamenti che ne sono causa un simile rilievo è sintomatica della centralità che il Governo ha inteso riconoscere all’azione disciplinare nei confronti dei comportamenti fraudolenti che possono verificarsi all’interno delle sedi di lavoro pubbliche, quale strumento per la promozione del processo di radicale riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato, anche sotto il profilo dell’efficienza, della produttività e della legalità.
La volontà è quella di combattere il fenomeno dell’assenteismo e della illegalità nella PA (causa di disuguaglianze, di inefficienza e di ingenti costi) e di evitarne il perpetrarsi. Con il decreto legislativo in esame (il cui testo, composto di tre articoli, linkiamo sotto) si riconosce una maggiore gravità alla condotta del pubblico dipendente che attesta falsamente la sua presenza, allargandone contestualmente l’ambito di applicazione. Tale condotta comporterà la sospensione cautelare immediata senza stipendio del dipendente entro quarantotto ore, e, se confermata, potrà comportare il licenziamento del dipendente ritenuto colpevole entro trenta giorni. Ciò permetterà di superare la complessità della situazione attuale in cui – nonostante le sanzioni disciplinari e la responsabilità dei dipendenti pubblici, previste dagli articoli da 67 a 73 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 – continuano a verificarsi casi di false attestazioni della presenza da parte di pubblici dipendenti, come nei recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto il Comune di Sanremo in cui sono state arrestate 35 persone e indagate altre 195.
Attualmente la materia è disciplinata dagli articoli da 67 a 73 del decreto n. 150 del 2009 che disciplinano le sanzioni disciplinari e la responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. In particolare, l’articolo 69 introduce gli articoli da 55-bis a 55-novies al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. L’articolo 55-bis, nel disciplinare forme e termini del procedimento disciplinare, prevede procedure differenziate a seconda della gravità delle infrazioni. Per le infrazioni meno gravi, è prevista la contestazione scritta dell’addebito entro venti giorni dalla notizia e la decisione entro i successivi sessanta giorni; per quelle più gravi è prevista la trasmissione degli atti all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con termini raddoppiati. L’articolo 55-ter regola i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale, prevedendo la prosecuzione e la conclusione del procedimento disciplinare anche in pendenza del procedimento penale. L’articolo 55-quater prevede il licenziamento disciplinare senza preavviso nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio o giustificazione con certificazione medica falsa, falsità documentali o dichiarative all’atto dell’instaurazione del rapporto o nelle progressioni di carriera, condotte aggressive o moleste o comunque lesive dell’onore e dignità personale altrui, condanna penale definitiva con pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Viene mantenuta ferma la disciplina del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. Il licenziamento disciplinare con preavviso è previsto nei casi di assenza priva di valida giustificazione per un periodo superiore a tre giorni nell’arco di un biennio o di sette giorni negli ultimi dieci anni e ingiustificato rifiuto al trasferimento, nonché per insufficiente rendimento nell’arco di almeno un biennio dovuto a una reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa. L’articolo 55-quinquies prevede il reato di false attestazioni o certificazioni laddove il lavoratore attesti falsamente la propria presenza in servizio con alterazione dei sistemi di rilevamento o giustificando l’assenza dal servizio tramite certificazione medica falsa. L’articolo 55-sexies prevede la condanna al risarcimento del danno derivante dalla violazione da parte del lavoratore dipendente degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, con sospensione dal servizio e privazione della retribuzione da 3 giorni a 3 mesi, in proporzione all’entità del risarcimento. Per i dirigenti la responsabilità civile configurabile nello svolgimento del procedimento disciplinare è limitata ai casi di dolo e colpa grave. Ai fini del potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici e del contrasto ai fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo, il presente decreto risponde alle esigenze più urgenti tra quelle individuate dal Governo attraverso i seguenti principali interventi: – ampliamento del novero delle ipotesi riconducibili alla fattispecie “falsa attestazione della presenza in servizio”; – introduzione della sanzione della sospensione cautelare senza stipendio del dipendente pubblico nei casi di “falsa attestazione della presenza in servizio”, da irrogarsi immediatamente e comunque entro 48 ore; – introduzione di un procedimento disciplinare “accelerato” nei casi di “falsa attestazione della presenza in servizio”; – introduzione dell’azione di responsabilità per danni di immagine della PA nei confronti del dipendente sottoposto ad azione disciplinare per assenteismo; – estensione della responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) e possibile irrogazione della sanzione del licenziamento disciplinare nei casi in cui lo stesso ometta l’adozione del provvedimento di sospensione cautelare o l’attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che abbia attestato falsamente la propria presenza; – accertamento da parte dell’autorità giudiziaria di possibili reati commessi dal dirigente che abbia omesso l’adozione del provvedimento di sospensione cautelare o l’attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che abbia attestato falsamente la propria presenza.