Sabato 3 settembre è uscito in Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 206- il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria. Il provvedimento, che entra in vigore il 18 settembre, rappresenta una vera rivoluzione nelle nomine dei dirigenti del settore sanitario, a partire dall’istituzione, prevista dall’art. 1, di un elenco nazionale da cui le commissioni regionali dovranno “pescare” per indicare chi sarà alla guida di aziende sanitarie ed ospedaliere. L’obiettivo è quello di togliere tali nomine dall’appannaggio della politica, ristabilendo criteri meritocratici e di effettiva idoneità. L’articolo 1 (dei 9 totali), prevede ad esempio che alla selezione siano ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età in possesso di: a) diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea specialistica o magistrale; b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; c) attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I manager, a due anni dalla nomina, sono tenuti a rendere conto del proprio operato, ed è prevista addirittura la decadenza dall’incarico di direttore generale in caso di malagestione o altri gravi e comprovati motivi.
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