Per le gare di valore inferiore alla soglia comunitaria (5,2 milioni per i lavori, 209mila euro per i servizi) si potranno nominare presidenti di commissione interni alla stazione appaltante. A stabilirlo, contraddicendo l’indicazione delle Linee Guida Anac sui “Criteri di scelta dei commissari di gara”, che andava in senso opposto, è il Consiglio di Stato, che si è recentemente espresso, con parere 14 settembre 2016, n. 1919 sulle Linee Guida dell’Anticorruzione sugli acquisti “sottosoglia”. In pratica Palazzo Spada, a cui, lo ricordiamo, spetta il ruolo di fornire un parere istituzionale sulle predette Linee Guida attuative, ha sottolineato come la parte delle Linee Guida che prevede che, nel caso in cui ricorrono i presupposti per la nomina di una commissione interna, il Presidente della commissione debba essere scelto tra soggetti “esterni” alla commissione, dovrà essere espunta dal testo perché si pone in contrasto con l’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2006, che non contempla tale obbligo. Infatti il nuovo Codice degli Appalti prevede espressamente, al comma 3: “La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione”. Quanto previsto dall’Anac, dunque, per il CdS non risulta coerente con la norma primaria.
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