Nella procedura di scelta del contraente con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il plico contenente le offerte dei concorrenti contiene:
- la Busta A con la documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara;
- la Busta B con l’offerta tecnico/qualitativa;
- la Busta C con l’offerta economica.
La documentazione amministrativa presente nelle Buste A dovrebbe essere esaminata dalla Commissione giuridico/amministrativa denominata “seggio di gara” che individua i concorrenti ammessi alla gara. Quindi la “Commissione giudicatrice” dovrebbe valutare le offerte dei concorrenti ammessi alla gara.
Preso atto che le disposizioni dell’articolo 77 richiamato nel box sono sostanzialmente uguali a quelle dell’abrogato articolo 84 del Dlgs 163/2006 che recita: «Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice», viene spontaneo chiedersi perché fino ad ora non sia stato per tutti chiaro che le Buste B e C contenenti le offerte tecniche ed economiche devono essere esaminate dalla Commissione Giudicatrice.
Invece, da una parte l’Anac nella determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 avente a oggetto «Linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture» sosteneva che «… la Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’articolo 84 del Codice, valuta le offerte tecniche, procede alla assegnazione dei relativi punteggi, dà lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura delle offerte quantitative (ribassi, prezzi, riduzione ecc.)».
Dall’altra, la giurisprudenza ha sempre ritenuto legittimo che la Commissione giudicatrice debba valutare esclusivamente l’offerta tecnico/qualitativa e non anche quella economica con la motivazione che l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la lettura dei relativi ribassi, possono essere svolte dal seggio di gara trattandosi di attività prive di qualsiasi discrezionalità e/o contenuto valutativo e decisionale. (Consiglio di Stato, sentenze 749/2014, 3361/2014, 4190/2015 e Tar Piemonte 75 /2016).
Purtroppo le recenti Linee guida dell’Anac sull’offerta economicamente più vantaggiosa non trattano più delle competenze della commissione giudicatrice e se ne guarda bene dal farlo anche il parere in merito del Consiglio di Stato del 2 agosto 2016, che invece abbonda in salamelecchi del tipo: «L’Autorità nazionale anticorruzione, pur non venendo in evidenza un atto per il quale è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato, ha ritenuto opportuno, in una logica di fattiva cooperazione istituzionale, sottoporre al Consiglio gli schemi delle richiamate linee guida. Ad avviso del Collegio, tale situazione è la conferma di un’evoluzione sostanziale delle funzioni consultive del Consiglio di Stato, poiché si fa ricorso alla “consulenza giuridico-amministrativa” dell’Istituto anche per atti non tipici e sui generis, che non costituiscono un atto normativo in senso proprio, ma neppure possono configurarsi come una richiesta di parere su uno specifico quesito. Questa scelta inquadra le funzioni consultive in una visione sistemica e al passo coi tempi, confermando il ruolo del Consiglio di Stato come un advisory board delle Istituzioni del Paese anche in un ordinamento profondamente innovato e pluralizzato…».
Eppure era proprio in occasione delle suddette Linee guida e dei relativi pareri che, «in una logica di fattiva collaborazione istituzionale», dovevano essere composti i contrapposti punti di vista.
Così non è successo e pertanto gli addetti agli acquisti dovranno ancora una volta arrangiarsi cercando di non farsi male.
A tal proposito suggerisco di far ricorso all’articolo 95, comma 7, del Dlgs 50/2016 dove, trattando del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si prevede che «l’elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi».
Così facendo, si eviterà anche quel procedimento demenziale, incomprensibile perfino alle nostre massaie, per cui la Commissione giudicatrice deve prima valutare la qualità indipendentemente dal prezzo e solo successivamente il prezzo senza poter considerare la qualità offerta per quel prezzo.
Povera Italia del “divide et impera” senza un pizzico di buon senso.
Ma cosa hanno fatto di male i così detti “manager degli acquisti” per meritarsi tutto questo?
MARCO MOLINARI
tratto da Il Sole 24 ore Sanità – 20/26 settembre 2016
Tra le tante imprecisioni, sviste e incongruenze che caratterizzano il nuovo Codice degli Appalti pubblici (Dlgs 50/2016), non c’è dubbio che l’articolo 77 sulle Commissioni giudicatrici sia assolutamente chiaro allorquando stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa «la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice». Eppure…