Erano molto attese nella loro versione finale, nonostante le non poche critiche. L’11 ottobre sono uscite sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 le Linee Guida ANAC sull’Offerta Economicamente più vantaggiosa, secondo documento dell’Anticorruzione in attuazione del nuovo Codice degli Appalti 50/16. L’art. 95 comma 2 del nuovo Codice prevede infatti che in linea generale le stazioni appaltanti aggiudichino gli appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita. Così come precisato dal Consiglio di Stato nel parere n. 1767 del 2 agosto si tratta di linee guida “non vincolanti”. Le linee guida ricalcano l’impianto del testo approvato dopo la consultazione online (comprese alcune delle formule di aggiudicazione, praticamente identiche a quelle dell discusso allegato “p” del Regolamento di cui al Dpr 2017/2010), ma contengono alcune modifiche in gran parte scaturenti dal citato parere del Consiglio di Stato. Nella Relazione AIR pubblicata unitamente alle linee guida l’ANAC precisa che “Come osservato dal Consiglio di Stato, si tratta di linee guida non-vincolanti, finalizzate a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sui criteri da seguire per utilizzare uno strumento previsto dalla normativa vigente. Aderendo al parere del Consiglio di Stato, sono stati esplicitati gli elementi che le stazioni appaltanti dovrebbero prendere in considerazione nell’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Proprio perché si tratta di linee guida non vincolanti, ovvero dell’indicazione di best practices per l’adozione di uno strumento che le amministrazione devono adottare, con modalità comunque discrezionali, non si ritiene che dalle presenti linee guida vengano introdotti nuovi oneri amministrativi, se non eventualmente quelli legati alla necessità di un’adeguata ed esauriente motivazione. Si tratta, però, di oneri che sono già previsti dalle disposizioni che presidiano il buon andamento e l’imparzialità dell’agire pubblico. Si ritiene, invece, che un corretto utilizzo dell’OEPV dovrebbe comportare, oltre a una migliore qualità delle acquisizioni, anche un risparmio di risorse pubbliche, evitando ritardi, sprechi e contenzioso”. Nella versione approvata in via definitiva, le nuove linee guida chiariscono in maniera più dettagliata il fatto che le stazioni appaltanti devono motivare con rigore l’eventuale scelta di aggiudicare gli appalti al prezzo più basso. Al paragrafo relativo ai “criteri di valutazione” nelle linee guida è precisato che la definizione degli obiettivi o dei criteri di valutazione differisce in ciascun affidamento e non può, quindi, essere trattata in dettaglio in linee guida a carattere generale ed aggiungono che “Il primo problema che la stazione appaltante si deve porre nella predisposizione degli atti di gara è, dunque, la definizione degli obiettivi che intende perseguire e l’importanza che intende attribuire a ciascuno di essi. Ciò si traduce nell’individuazione degli elementi (o criteri) che si intende valutare e del relativo peso o fattore di ponderazione. I criteri di valutazione possono comprendere il prezzo o il costo del ciclo di vita del prodotto, le caratteristiche tecniche, l’impatto sociale e sull’ambiente, ecc». Ognuno di questi obiettivi «per poter essere tenuto in considerazione nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere misurabile”. Le stazioni appaltanti possono inserire nella valutazione dell’offerta criteri premiali legati al rating di legalità, all’impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori, a quello sull’ambiente e per agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Al paragrafo III relativo alla ponderazione, l’ANAC precisa, in questa nuova versione, che il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, deve essere, di regola, limitato; ad esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell’offerta ma la natura dell’offerente.
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