Regolamento per il rilascio di pareri di precontenzioso

Il regolamento, entrato in vigore lo scorso 20 ottobre è composto da 14 articoli. La nuova disciplina dell’istituto del precontenzioso introduce significative modifiche nell’iter procedurale. L’art. 211 comma 1 del Codice dà infatti all’ANAC la facoltà di esprimere un parere vincolante su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara entro trenta giorni dalla recezione della richiesta avanzata dalla stazione appaltante, oppure da una o da più parti. Sono legittimati a presentare istanza le persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente. Tale parere, che si è già detto essere vincolante, è impugnabile solo davanti agli organi competenti della giustizia amministrativa ma, nel caso l’istanza sia stata presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante. E’ stato poi introdotto l’obbligo della comunicazione della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti coinvolti nella soluzione della controversia. Per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore del Regolamento, qualora si sia mantenuto l’interesse al rilascio del parere, queste dovranno essere riformulate e riproposte nel rispetto delle nuove disposizioni procedimentali mediante l’uso del modulo informatico.

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