L’Anac ha emanato una nuova versione (la terza in due anni) del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1 del nuovo Codice degli appalti. Il nuovo Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 e sul sito
dell’Autorità.
L’art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone infatti che «Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo». Il Regolamento, entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta, contiene significative modifiche a seguito della nuova disciplina dell’istituto del precontenzioso introdotta dal nuovo Codice. Molto importante quanto si legge all’articolo 4: “Quando l’istanza è presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate e le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere di precontenzioso, il parere stesso è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito. Le parti sono tenute a dare comunicazione della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima. Qualora gli istanti abbiano manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere, i soggetti cui l’istanza è comunicata possono aderirvi, tramite comunicazione del proprio assenso all’Autorità, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta presentazione dell’istanza. In tal caso il parere reso ha efficacia vincolante anche nei loro confronti. L’istanza è presentata secondo il modulo allegato al Regolamento e trasmessa tramite posta elettronica certificata, completa di eventuale memoria e documentazione ritenuta utile. Nell’istanza le parti specificano se, in sede di pubblicazione del parere, debbano essere esclusi i dati sensibili espressamente segnalati. L’istanza reca l’impegno a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere.” Altrimenti resta sempre possibile contestare la soluzione proposta dall’Anac avanzando ricorso al Tar. Fra le altre novità, quella della tempistica: spiccano i 30 giorni (non più 90, come in precedenza) come termine massimo per l’approvazione dei pareri.