Doppio rifiuto della visita d’idoneità? Nel pubblico il licenziamento è legittimo

Per la Cassazione (sentenza n. 22550, depositata il 7 novembre scorso) è legittimo il licenziamento del dipendente pubblico sottrattosi per due volte alla visita d’idoneità.  Il caso riguarda una dipendente pubblica (in questo caso un’insegnante, dipendente dal Miur). Dagli atti processuali risultava che la stessa si era rifiutata per due volte di sottoporsi a visita di verifica per cui, ai sensi del D.P.R. n. 171 del 2011, art. 6, comma 3, e dell’art. 55-octies del D.Lgs. n. 165/2001, sussistevano gli estremi per il licenziamento. La dipendente, impugnando il procedimento, lamentava la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento stesso.  Tuttavia la Cassazione, analizzando il quadro normativo di riferimento ha sostenuto che l’eventuale omissione della “contestuale comunicazione all’interessato”, della trasmissione all’U.P.D. degli atti, prevista dall’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, non ha conseguenze sul procedimento disciplinare e sul suo svolgimento, considerato che la comunicazione “all’interessato” ha una funzione esclusivamente informativa, senza per questo pregiudicare le garanzie difensive, assicurate solo nel momento in cui viene avviato  il vero e proprio procedimento disciplinare. Si legge nella sentenza: “In tema di illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico dipendente, la comunicazione all´interessato della trasmissione degli atti da parte del responsabile della struttura all´UPD, prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 3, ha una funzione meramente informativa, sicché gli effetti dell´eventuale omissione di tale adempimento non si riverberano sul procedimento disciplinare e sul suo svolgimento, che prosegue regolarmente”. In conclusione, il rifiuto del dipendente pubblico di sottoporsi, per due volte, alla visita medica di idoneità comporta il licenziamento disciplinare e la mancata comunicazione al dipendente della trasmissione degli atti all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari non inficia la legittimità del procedimento medesimo.

 

Link sentenza

http://www.laprevidenza.it/notizie/lavoro/legittimo-il-licenziamento-dell-insegnante-che-si-rifiuta-di-sottoporsi-in-maniera-reiterata-alla-visita-medica-di-idoneita-cassazione-civile-sezione-lavoro-sentenza-7112016-n-22550

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