La Corte dei Conti dell’Abruzzo, con sentenza n. 81 del 16 dicembre 2016, ha sancito il principio secondo cui “il presidente di una commissione deve astenersi nel caso il soggetto esaminato abbia con lui rapporti personali o professionali tali da comprometterne la “terzietà di giudizio”. Il caso finito all’esame dei magistrati contabili, dopo essere già stato valutato dal Tar competente, riguarda un concorso dell’ASL 02 di Lanciano – Vasto – Chieti annullato dal giudice amministrativo per una situazione d’incompatibilità del Presidente della commissione. Tale commissione, infatti, si era trovata a giudicare, fra gli altri, la presunta “fidanzata” del figlio del presidente stesso, nonché un altro candidato con cui quest’ultimo aveva stretti rapporti professionali (in particolare aveva svolto regolare servizio presso l’ambulatorio del presidente). Per questo il giudice amministrativo (sentenza Tar Abruzzo 84 del 19 febbraio 2015), chiariva e ribadiva l’obbligo di astenersi dal far parte di una Commissione giudicatrice di concorso, laddove sussistevano vincoli di parentela, affiliazione, convivenza o di “commensualità” abituale nonché legami professionali intensi e specifici con reciproci interessi di carattere economico con taluno dei candidati, e comunque di astenersi “in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche solo potenziale”, ai sensi di quanto, tra l’altro, specificamente previsto dall’art. 6-bis L. n. 241/1990 per come introdotto dalla Legge n. 190/2012. Sulla scorta di quanto previsto dall’art. 11 del D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e in applicazione analogica degli artt. 51 e 52 c.p.c., il Presidente della Commissione giudicatrice avrebbe dunque dovuto, nel caso in esame, astenersi da tale carica. Senonché la condotta in esame, violativa degli obblighi di astensione previsti dalla legge, e, in particolare, dell’art. 6-bis L. n. 241/1990, ha esposto l’Azienda al ricorso giurisdizionale e ha causato l’annullamento degli atti della procedura concorsuale da parte del giudice amministrativo. Tale comportamento ha arrecato pregiudizio all’ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, che non ha potuto procedere alle assunzioni per la copertura dei posti di collaboratore professionale sanitario – ortottista messi a concorso, determinando una prolungata e grave situazione di disservizio nell’erogazione delle prestazioni assistenziali (come si rileva, tra l’altro, dalla Decisione n. 11 del 17.07.2015 e dalla nota ASL n. 35030-CH del 16.7.15).
Link sentenza Corte Conti Abruzzo
Sentenza Tar Abruzzo 19 febbraio 2015
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