Anac: poteri ridimensionati?

Il nuovo Codice dei contratti, d.lgs. 50/2016, ha introdotto l’istituto giuridico della raccomandazione vincolante” che l’ANAC può rivolgere alle stazioni appaltanti. Questo procedimento rappresenta, per le Stazioni appaltanti, sia un’opportunità a tutela della trasparenza, della concorrenza e della legittimità delle procedure di gara, sia un rischio per le sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie ad essi correlate. Infatti il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell’Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa che può andare da un minimo di 250 euro ad un massimo di 25.000 euro posta carico del dirigente responsabile. Il decreto correttivo abolendo il comma 2 dell’articolo 211 del codice dei contratti ha aperto la discussione su quello che è stato visto come un ridimensionamento dei poteri dell’ANAC, nonostante ad oggi questa norma non è stata mai attuata. Nel dibattito scaturito si è detto anche che tale abolizione, fatta dal Governo senza aver interpellato il Parlamento, sarebbe incostituzionale dimenticando però che quello di cui si parla, cioè il correttivo del codice dei contratti è una legge delegata, quindi è stata semplicemente attuata una delega legislativa. Nel nuovo testo quello che viene attribuito all’ANAC sono oggi poteri di raccomandazione solo eventuali, come eventuale è la loro qualificazione di vincolanti.

 

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