Qualificazione delle Stazioni Appaltanti dopo il dlgs 56/2017

Il 20 maggio è entrato in vigore il decreto legislativo 56/2017, il correttivo del codice appalti. L’articolo 24, comma 1 di questo decreto, va a modificare l’articolo 38 del Codice apportando una importante correzione per ciò che riguarda i requisiti da verificare nelle stazioni appaltanti al momento della loro qualificazione. Nuove procedure di accesso alla qualificazione Anac, sono infatti state predisposte per le stazioni appaltanti e per le pubbliche amministrazioni che hanno bandito gare negli ultimi cinque anni, e non più solo negli ultimi tre. Primo requisito di accesso: la regolarità rispetto agli obblighi di comunicazione all’Anac dei dati relativi alle gare. Viene infatti precisato che i requisiti relativi alla qualificazione sono individuati anche dall’assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell’articolo 213, comma 9 del codice stesso. La qualificazione delle Stazioni appaltanti ha rappresentato una delle principali novità del Codice dei Contratti e ha previsto infatti anche l’istituzione di un elenco gestito dall’ Anac entro cui andranno a confluire di diritto: Consip, il ministero delle Infrastrutture, Invitalia e i provveditorati alle opere pubbliche oltre ai soggetti aggregatori regionali. In generale, la disposizione stabilisce alcuni requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalità, che dovranno successivamente essere dettagliati da un Dpcm. Le amministrazioni dovranno verificare, al loro interno, il possesso dei requisiti necessari per la loro qualificazione, come la capacità di programmazione e progettazione, di affidamento e verifica dell’esecuzione, sviluppati come già detto nell’ultimo quinquennio. I soggetti privati, che rientrano nella definizione di “altri soggetti aggiudicatori”, con la modifica al comma 10 dell’art. 38 vengono esclusi dalle norme dell’articolo 38.

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