Responsabilità penale sanitaria, i princìpi della Cassazione

La Cassazione penale, sezione IV, con la decisione n. 28187, depositata il 7 giugno scorso, ha affermato una serie di importanti principi in tema di responsabilità penale sanitaria, fornendo una serie di interpretazioni che faranno scuola in tema di riforma della responsabilità medica (cd “Gelli”). In particolare è stato riaffermato il quadro disciplinare configurato dal nuovo articolo 590–sexies del Codice Penale, “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. Che così recita: “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”. Una disposizione introdotta dalla cd. “riforma Gelli sulla responsabilità medica”, legge n. 24 del 2017, che tuttavia non trova applicazione: negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida; nelle situazioni concrete in cui tali raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiarità della condizione del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate; nelle condotte che, sebbene poste in essere dell’ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultano disciplinate in quel contesto regolativo.

link sentenza 2017-28187

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