Idoneità diritto soggettivo

Idoneo, assunto, diritto soggettivo, interesse legittimo… non è sempre facile districarsi correttamente nella terminologia dei concorsi pubblici.
Come è noto, a norma del noto articolo 97 della nostra Costituzione, “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”. E la sanità pubblica non fa certo eccezione.
Il fatto è che, specie quando le procedure sono rese complesse da grossi numeri di candidati e/o procedure macchinose e obsolete il contenzioso è dietro l’angolo e molto, purtroppo, si decide nelle aule della giustizia amministrativa o, in alcuni casi, ordinaria. Anche la stessa attribuzione e competenza può risultare complicata. Proprio come è accaduto di recente per un concorso da dirigente amministrativo in una Ausl, “culminato”, se così si può dire, nella sentenza 13851/17 della Cassazione a Sezioni unite depositata il 1° giugno scorso, ma risalente all’11 aprile, che ha ribadito la non sussistenza di alcun diritto soggettivo all’assunzione per i candidati risultati idonei. Infatti l’idoneità non costituisce di per sé un diritto, ma un mero interesse soggettivo, vincolato alle scelte discrezionali dell’amministrazione procedente, che può ad esempio indire un nuovo concorso pur in presenza di graduatorie valide ancora da scorrere.
Con il solo limite di attenersi a quanto previsto dalla 241/90 senza, ad esempio, cadere in eccesso di potere.
Proprio per la sua natura di interesse legittimo, la competenza va al giudice amministrativo.

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