Studi clinici, le condizioni per il credito d’imposta

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 122/E del 10 ottobre scorso, ha chiarito le condizioni per il credito di imposta agli studi clinici.

Lo ha fatto rispondendo a un articolato quesito di un’Associazione di imprese e i parchi tecnologici e scientifici che operano in Italia nel campo delle scienze della vita.

Il quesito

L’associazione chiedeva chiarimenti interpretativi in materia di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9), come sostituito dall’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 in ordine a:

A) l’individuazione delle attività di ricerca agevolabili;

B) l’ammissibilità di alcune tipologie di investimenti. Tali fattispecie saranno oggetto di una descrizione più dettagliata nella parte dedicata al parere dell’Agenzia delle Entrate.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Ed ecco il parere dell’Agenzia: l’articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito “l’articolo 3”) riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019”, un credito di imposta per investimenti in misura pari al 25 per cento “delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 27 maggio 2015 (di seguito “decreto attuativo”), sono state disciplinate le modalità attuative dell’agevolazione, rispetto alla quale la scrivente ha fornito i primi chiarimenti interpretativi con la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016.

La modifica della disciplina

La menzionata disciplina di riferimento è stata modificata con la legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 15 e 16, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), che ha prorogato di un anno il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti ammissibili (i.e., fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020) e ha potenziato il beneficio, prevedendo, in particolare, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016:

– l’applicazione di un’aliquota unica del credito di imposta, pari al 50 per cento, a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati; – l’ammissibilità delle spese relative a tutto il “personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo”, non essendo più richiesto il requisito di specializzazione di cui al comma 6 lettera a) dell’articolo 3, secondo il quale detto personale doveva essere “altamente qualificato”;

– l’incremento a 20 milioni di euro (dagli originari 5 milioni di euro) dell’importo massimo annuale del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario.

Le altre questioni

L’Agenzia, nella lunga Risoluzione, si è pronunciata anche su altre questioni controverse, tra cui la tipologia di investimenti ammissibili, le ricerche agevolabili e i costi del personale non altamente qualificato.

Link Risoluzione Agenzia Entrate 122/E

 

Condividi