La Cassazione, Sezioni unite, con Ordinanza n. 30975 del 27 dicembre 2017, ha chiarito che non spetta al Tribunale amministrativo, bensì al giudice ordinario redimere controversie relative alla valutazione dell’appropriatezza e alla determinazione delle somme dovute per le attività sanitarie rese da soggetti privati per conto del Ssn. La Cassazione, pronunciandosi su una contestazione operata da una Asl della Toscana verso una società privata di gestione di una struttura convenzionata per una questione inerente i ricoveri effettuati e i Drg assegnati nell’ambito del ricovero ospedaliero e specialistica d’ambulatorio.
L’Ordinanza
Infatti, si legge nel testo dell’ordinanza, “per costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie, nell’ambito di quelle relative a concessioni di pubblici servizi, concernenti “indennità, canoni o altri corrispettivi” (art. 133, comma 1, lett. c. cod. proc. amm., come risultante a seguito della successiva dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004), nelle quali venga in rilievo non l’esistenza od il contenuto della concessione o l’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione sul rapporto concessionario o sulla determinazione delle suddette controprestazioni, ma solo l’effettiva debenza dei corrispettivi stessi in favore del concessionario, secondo un rapporto paritario di contenuto meramente patrimoniale, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche soggettive obbligo/pretesa (Cass. Sez. U, n. 10149 del 2012; Cass. Sez. U, n. 411 del 2007)”.