Proposte e riflessioni della Federazione dei Provveditori della Sanità per la consultazione attivata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il Governo ha deciso di fare un nuovo restyling al Codice degli Appalti con l’obiettivo di fissare regole semplici e chiare e come tali poco attaccabili dalla corruzione. E per essere certo di centrare in pieno l’obiettivo, ha avviato una consultazione online, dando per la prima volta voce a quelli che le gare le fanno ogni giorno piuttosto che sentire sempre e soltanto, i conoscitori della materia. Tale opportunità ha acceso l’entusiasmo di tutti quelli che giornalmente sono chiamati a fare gare e così in tanti hanno cercato di collaborare dando il proprio contributo. Anche la FARE ha voluto condividere le riflessioni dei suoi iscritti partecipando a questa consultazione on line, aperta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’intento di consentire agli stakeholders di condividere il proprio punto di vista sui temi che saranno poi oggetto della riforma del Codice, al fine di produrre una semplificazione normativa e di conseguenza una facilitazione applicativa.
Sui temi sottoposti a consultazione dal MIT, la FARE ha presentato queste sue proposte:
Trasparenza – pubblicazioni. Art.29 commi 1 e 2
Oggetto della pubblicazione e termini di decorrenza anche ai fini dell’impugnativa – Obbligatorietà di pubblicare tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento e duplice pubblicazione su diversi siti (stazioni appaltanti e Amministrazioni di pertinenza)
Proposta FARE:
Il doppio obbligo di pubblicazione in Amministrazione trasparente di cui al comma 2 dell’articolo 29 e di comunicazione a tutti i partecipanti la gara esclusi ed ammessi di cui al comma 5 dell’articolo 76 potrebbe essere tolto per snellire le procedure alle S.A. Comunque, mantenendo l’attuale struttura, si ritiene che l’adempimento previsto dall’art. 76, comma 5 non vada attuato qualora si sia applicato il 1° comma, secondo periodo dell’art. 29 e che i diversi termini previsti andrebbero uniformati.
Responsabile Unico del Procedimento – Rup. Art.31 comma1
Disciplina relativa alla nomina e ai requisiti del RUP, anche con riferimento al livello professionale del medesimo
Proposta FARE:
Manca nell’art. 31 un puntuale richiamo al conflitto di interesse proposto da ANAC nella linea guida n. 3. Sarebbe opportuno precisare alcune specifiche tipologie di conflitti di interesse nelle quali può incorrere il RUP, definendole ex lege per evitare che si trovino sentenze giurisprudenziali non sempre convergenti.
Per qualificare la figura del RUP si potrebbe prendere in considerazione la richiesta di un albo che però risulterebbe troppo complicato da gestire e che sicuramente andrebbe limitato a livello regionale. Potrebbe essere gestito dalle Centrali di Committenza, anziché da ANAC.
Elenco delle stazioni appaltanti qualificate. Art.38
Qualificazione di diritto delle centrali di committenza con particolare riferimento ai soggetti aggregatori regionali. Coordinamento con la disciplina prevista dal decreto legge n. 66 del 2014.
Obbligatorietà dell’iscrizione in un apposito elenco per le stazioni appaltanti che devono procedere agli affidamenti di appalti di lavori servizi e forniture senza distinzione dei relativi ambiti di pertinenza e, indifferentemente, per tutte le fasi relative al procedimento (programmazione, affidamento ed esecuzione).
Proposta FARE:
Differenziare la regolamentazione afferente alla qualificazione delle stazioni appaltanti con riferimento alle aziende ed Enti del settore sanitario, in ragione del rilievo del diritto tutelato e della necessità di garantire continuità di approvvigionamento, dell’elevato valore dei contratti afferenti a determinate tipologie di prodotti, della tipologia e innovatività dei beni oggetto di acquisizione. Si consideri, a mero titolo di esempio, la continua innovazione di specialità medicinali, l’elevato valore dei contratti ad essi afferenti, i ristretti tempi procedimentali di contrattualizzazione per rispondere alle necessità dei pazienti, a fronte peraltro della competenza esclusiva dei soggetti aggregatori.
Albo presso l’ANAC dei Commissari. Art.77 c1,3
Procedure di nomina dei commissari, incluso il Presidente, diversificate in relazione all’importo dell’affidamento. Compensi dovuti ai componenti delle commissioni medesime.
Proposta FARE:
Si ritiene di primaria importanza provvedere all’abrogazione delle norme afferenti al sistema di funzionamento delle Commissioni Giudicatrici.
Si tratta di una macchinosa sovrastruttura eccessivamente onerosa sotto tutti i profili (procedimentale ed economico) a fronte di una dubbia efficacia rispetto all’obiettivo perseguito di trasparenza e terzietà.
Requisiti di partecipazione. Art.80
Verifica dei requisiti di carattere generale con riferimento a tutti i soggetti aventi funzioni di direzione, rappresentanza e controllo e ai subappaltatori.
Previsione relativa ai gravi illeciti professionali e alla violazione degli obblighi contributivi e previdenziali.
Self cleaning. Procedimento di verifica dei requisiti cui è subordinata l’efficacia dell’aggiudicazione.
Proposta FARE:
La verifica dei requisiti di carattere generale va limitata ai soggetti aventi funzioni di direzione e rappresentanza, escludendo quelli preposti al controllo e per i subappaltatori la verifica va limitata, in prima battura, ad uno dei subappaltatori.
Rating di impresa. Art.83, comma 10
Sistema delle rating di impresa e delle relative premialità, anche con riferimento alla dimensione dell’impresa. Definizione dei parametri per l’attribuzione del rating, modalità di assegnazione dei punteggi e suoi effetti.
Proposta FARE:
La possibilità di utilizzare il rating di impresa ai fini del calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo un punteggio differenziato a seconda del valore assunto dal rating.
Costi della manodopera. Art.95, comma10
Indicazione separata dei costi aziendali e dei costi della manodopera
Proposta FARE:
Eliminare il comma 10, occorre semplificare, risulta sufficiente una dichiarazione sostitutiva sul rispetto dei minimi salariali retributivi, in quanto la valutazione dei costi per manodopera avviene in sede di verifica della congruità dell’offerta. La conoscenza degli oneri aziendali sostenuti per salute e sicurezza richiederebbe un controllo da parte della stazione appaltante con quali figure? Vi sono organismi esterni specifici preposti a tali controlli, quindi che uso ne farebbe la stazione appaltante di tali dati?
Tetto massimo del punteggio economico. Art.95, comma 10bis
Disciplina relativa alla previsione, in norma primaria, del peso massimo da attribuire all’offerta economica.
Proposta FARE:
Abolizione dell’obbligatoria applicazione del rapporto 70/30 nelle fattispecie di OEV. Tale univoca previsione inibisce gravemente la capacità della stazione appaltante di ponderare i criteri sulla base del contenuto del capitolato e della struttura dello stipulando contratto. Il Codice dovrà fornire delle indicazioni di utilizzo per macro tipologie di prodotti con applicazione di rapporti prezzo/qualità diversificati, eventualmente rimessi alla discrezione delle stazioni appaltanti.
Subappalto. Art.105
Disciplina dei limiti con riferimento alla quota subappaltabile e alle categorie dei lavori, servizi e forniture.
Indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta. Limiti di affidamento del subappalto anche con riferimento alle imprese che abbiano partecipato infruttuosamente alla stessa gara. Pagamento diretto. Rilevanza, ai fini della qualificazione dell’appaltatore, di una quota dei lavori, servizi e forniture affidati in subappalto
Proposta FARE:
Eliminare la terna dei subappaltatori, limitando il numero ad un subappaltatore, salvo la previsione di sostituzione in presenza del possesso dei requisiti di gara da parte del sostituto o in alternativa l’accollo da parte dell’aggiudicatario della parte appaltata.
Incentivi. Art.113, comma3
Disciplina degli incentivi anche con riferimento alle attività incentivabili
Proposta FARE:
Si propone l’applicazione anche ai Dirigenti qualora ricoprano uno dei ruoli previsti dai commi 1 e 2.
Soft law e linee guida ANAC.Art.213
Semplificazione delle disposizioni attuative del codice, con particolare riferimento alla natura e alla vincolatività degli stessi
Proposta FARE:
La scelta legislativa di diversificare le fonti “regolamentari”, sebbene idealmente accattivante, evidenzia un aggravio dell’amministratore in fase interpretativa ed attuativa.
Non si semplifica aumentando le fonti e il tasso di modificabilità delle disposizioni attuative. Sarebbe auspicabile la redazione un’unica fonte regolamentare che ricomprenda le disposizioni già contenute in pluralità di altri documenti (DPCM, Dm, Linee Guida), opportunamente riviste e coordinate. La certezza di conoscenza e di interpretazione favorisce la capacità del RUP di usare con flessibilità gli strumenti al fine di raggiungere gli specifici obiettivi di ciascuna amministrazione.
Sandra Zuzzi
Presidente FARE