Linee Guida Anac sulle cause di esclusione, il Parere del Consiglio di Stato

Nuovo parere del Consiglio di Stato (n. 2616 dello scorso 13 novembre) per l’aggiornamento delle Linee Guida n. 6 sugli illeciti professionali da parte dell’Anac l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che con  la Determinazione n. 1008/2017 con le Linee Guida n.6 recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice.” Palazzo Spada ha espresso  parere sostanzialmente favorevole in merito alla necessità di aggiornare le Linee Guida suddette, sulla scorta di un importante approfondimento istruttorio cui l’associazione ha preso parte presso la medesima Autorità.

Dopo un primo periodo di applicazione

L’iniziativa giunge dopo un primo periodo di applicazione delle Linee Guida sugli illeciti professionali, fase durante la quale sono emerse alcune criticità, come dimostrato dalle numerose segnalazioni pervenute all’Anac, nonché dal notevole contenzioso sviluppatosi sull’applicazione della norma, con ben due richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea.

Il Parere di Palazzo Spada

Come si legge nel dispositivo del Consiglio di Stato: “La soluzione proposta sembra raggiungere un buon punto intermedio di equilibrio tra le opposte esigenze da un lato di certezza del diritto, prevedibilità della decisione e di semplificazione operativa, nonché di garanzia delle imprese appaltatrici, che non devono essere penalizzate per il mero esercizio del diritto costituzionalmente tutelato di difesa in giudizio dei propri diritti e interessi, e dall’altro lato di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, tanto più in un ambito nel quale è volta alla scelta del miglior contraente.”

L’opinione sui temi “caldi”

Entrando maggiormente nel dettaglio, il CdS ha risposto su tutti i temi critici segnalati dall’Anac: fra gli altri, tassatività delle fattispecie ostative e criticità della clausola di chiusura contenuta nelle Linee guida con il riferimento a “tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente”; definitività degli accertamenti; revisione dei reati per i quali il paragrafo 2.2. delle Linee guida prevede la rilevanza della condanna non definitiva; riferibilità dei comportamenti non solo alle persone giuridiche, ma anche alle persone fisiche che ricoprono gli organi societari o i ruoli aziendali; possibile irrilevanza dei comportamenti scorretti “minori” e dei meri ritardi nell’esecuzione del contratto (irrilevanza delle penali non superiori all’1% dell’importo del contratto disposte unilateralmente dall’amministrazione); trattamento, riguardo all’appaltatore, dei gravi illeciti professionali dei subappaltatori; decorrenza e durata del periodo di così detta “interdizione”; rilevanza ostativa agli illeciti antitrust; rilevanza delle “pratiche commerciali scorrette”; possibili effetti di esclusione “a cascata” derivanti dall’annotazione nel casellario delle imprese dell’esclusione dalla gara per gravi illeciti ancora contestati e sub iudice. Segnalate poi alcune imprecisioni lessicali.

Link Parere CDS

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