La recente sentenza del Consiglio di Stato rubricata con il n. 1387 e pubblicata il 27 febbraio scorso fa chiarezza sul tema dell’incompatibilità dei commissari di gara.
Incompatibilità da comprovare
I giudici di Palazzo Spada, pronunciandosi su un ricorso per incompatibilità e anomalia dell’offerta presentato ad opera di una coop risultata non aggiudicataria (al secondo posto) in una procedura per l’affidamento di servizi, ha chiarito lo spirito dell’art. 77, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici dlgs 50/2016. Dalla sentenza in particolare si evince che l’incompatibilità deve è da comprovare “sul piano concreto e di volta in volta”; il ruolo di responsabile unico del procedimento (Rup) con le funzioni di presidente o componente della Commissione è precluso allorché sussista la concreta dimostrazione che i due ruoli siano incompatibili, per motivi di interferenza e di condizionamento tra gli stessi (sulla base del principio della separazione tra chi predisposizione il regolamento di gara e chi è chiamato concretamente ad applicarlo)
Non riferibile a incarichi precedenti
Inoltre, se ciò non bastasse, “non è possibile riferire le ragioni di incompatibilità a un incarico anteriore nel tempo alle preclusioni che deriveranno dall’assunzione di un incarico posteriore”. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto, ma ciò che qui più interessa sono i principi-chiave affermati dal pronunciamento.
Chiarimenti anche su offerta anomala
A proposito dell’anomalia dell’offerta, lamentata dalla ricorrente Consiglio di Stato ha ribadito il principio secondo cui spetta alla PA “il giudizio finalizzato alla verifica dell’attendibilità e della serietà dell’offerta ha natura globale e sintetica”