E’ arrivato il Decreto Sblocca Cantieri, il D.L32/2019

E’ stato pubblicato sulla GU del 18 aprile con il numero 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, il Decreto Sblocca Cantieri. Da quel momento sono entrate in vigore le modifiche al D.Lgs. n. 50/2016, il Codice dei Contratti e al D.P.R. n. 380/2001, il Testo Unico Edilizia. Per meglio specificare, come si legge nel Decreto, le nuove modifiche al Codice degli Appalti entrano in vigore: per i bandi pubblicati in data successiva all’entrata in vigore del Decreto Legge, quindi a partire dal 19 aprile 2019, mentre in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, si applicheranno alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Queste le principali novità apportate al Codice dei Contratti:

Appalti più snelli

– 40mila euro il limite per affidamento diretto;

-da 40mila euro a 200mila euro affidamento con procedura negoziata con consultazione di almeno 3 operatori economici;

– dai 200mila euro fino alla soglia Ue di 5 milioni di euro occorrerà procedere con gara d’appalto pubblica aperta

Si reintroduce il regolamento attuativo del Codice degli Appalti. Linee guida Anac resteranno valide fino alla data di entrata in vigore.

E’ previsto che un decreto del Presidente della Repubblica, contenente un Regolamento unico, sostituisca le Linee Guida ANAC in una serie di materie indicate dal Codice Appalti. Tale decreto conterrà un regolamento unico recante le disposizioni attuative ed esecutive del Codice, insieme alle Linee Guida e ai precedenti decreti adottati in esecuzione del Codice Appalti.

Attestazione SOA

Per l’attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, il periodo di attività documentabile viene esteso ai 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. 

Possibilità di escludere dalla procedura gli operatori che non pagano imposte, tasse e contributi

Un’ irregolarità fiscale o contributiva non accertata in maniera definitiva, di importo anche relativamente piccolo (sopra i 5mila euro), legittima l’amministrazione a escludere un’impresa da una procedura di appalto.

Commissari di gara

In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo ai fini della compilazione della lista, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze

Subappalto

In materia di subappalto, il Decreto Sblocca Cantieri elimina del tutto l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori, mentre il limite per il subappalto, che era del 30 per cento del valore totale, viene portato al 50 per cento.

Gli affidamenti sotto-soglia

Tra le norme dello Sblocca Cantieri sugli appalti sotto soglia è previsto la possibile procedura negoziata con invito di 3 operatori economici per i lavori e 5 per servizi e forniture sopra i 40 mila euro.

A questo si aggiunge l’estensione del criterio del minor prezzo e disposizioni per agevolare il ricorso al mercato elettronico.

Il rito super accelerato

Nel Decreto è prevista la totale abolizione del Rito Super Accelerato.

Infatti si prevede l’abrogazione dei commi 2-bis, 6-bis, 8-bis e 11-bis di cui all’articolo 120 del decreto-legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Tale modifica si applica ai processi iniziati dopo l’entrata in vigore del Decreto.

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