Le Linee Guida n.9 dell’Anticorruzione affrontano lo strumento del Partenariato Pubblico Privato, fornendo importanti chiarimenti.
I contratti di partenariato pubblico privato (PPP), definiti all’articolo 3, lettera eee), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), costituiscono una forma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato finalizzata alla realizzazione di opere e alla gestione di servizi, nell’ambito della quale i rischi legati all’operazione che si intende porre in essere sono suddivisi tra le parti sulla base delle relative competenze di gestione del rischio.
Il “rischio” nelle concessioni
Per i contratti di concessione, che l’articolo 180, comma 8, del codice dei contratti pubblici ricomprende nel PPP, l’allocazione di tali rischi in capo all’operatore economico deve sostanziarsi nel trasferimento allo stesso del cd. rischio operativo, cioè nella possibilità per l’operatore economico di non riuscire a recuperare, in condizioni operative normali, gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per l’operazione. Per quanto riguarda la contabilizzazione pubblica delle operazioni di PPP e il conseguente impatto su deficit e debito pubblico, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.
L’ambito di applicazione
In tale contesto, l’articolo 181, comma 4, del codice dei contratti pubblici attribuisce all’A.N.AC., sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, il compito di adottare Linee Guida che definiscano le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatrici, attraverso sistemi di monitoraggio, esercitano il controllo sull’attività dell’operatore economico (partner privato in un contratto di PPP), verificando in particolare la permanenza in capo allo stesso dei rischi trasferiti. A tal fine, le Linee Guida n.9 si applicano ai contratti di PPP, che rappresenta un complesso fenomeno giuridico che si delinea come un genus contrattuale riferibile a più modelli specifici in cui risulta prevalente la natura economico-finanziaria. Da qui la necessità di un approccio multidisciplinare nella sua gestione con affiancamento di figure giuridiche, economiche e tecniche.
Il ruolo del Rup
Tale risultato può essere raggiunto, per quanto concerne il responsabile del procedimento, mediante il ricorso agli strumenti già individuati dal codice dei contratti pubblici o dagli atti a carattere generale dell’Autorità, quali la richiesta di una formazione in materia di project management oppure la costituzione di una struttura di supporto al Rup. Con riferimento al direttore dei lavori o al direttore dell’esecuzione, la stazione 4 appaltante dovrà individuare professionalità idonee a svolgere le attività richieste nella gestione degli specifici contratti, valutando, a tal fine, l’opportunità di istituire l’ufficio di direzione dei lavori.