Slitta l’obbligo d’acquisto con Nso, accolte le proposte della Fiaso

Sono state accolte le principali proposte avanzate dalla FIASO ( Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere) al MEF, in occasione del webinar del 23 settembre scorso, inerenti al nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO).

Lo conferma il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – pubblicato il 27 dicembre scorso – che modifica il decreto ministeriale del 7 dicembre 2018 sulle modalità e i tempi per l’attuazione dell’obbligo di emissione e trasmissione dell’ordine di beni e servizi in formato elettronico da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale. “Un successo – rivendica la Fiaso – raggiunto anche grazie alla grande partecipazione alle sessioni di formazione organizzate dalla Federazione e al forte interesse per le tematiche trattate”.

Il decreto

Nello specifico, nel decreto si ribadisce quanto già anticipato dall’assemblea plenaria MEF-Regioni del 25 settembre scorso: slittano i termini di decorrenza della norma che introduce l’obbligo di emissione degli ordini esclusivamente tramite NSO da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche.

Le altre istanze

Ma questa non è l’unica istanza avanzata dalla Fiaso accolta dal Mef. Fra queste: lo scaglionamento con decorrenze differite dell’avvio dell’ordine elettronico per beni, servizi non sanitari e servizi sanitari; la previsione di un ulteriore differimento della clausola di impagabilità (art.3.4), onde prevenire un sovraccarico amministrativo e un ritardo nei tempi di pagamento; l’abilitazione della trasmissione di ordini elettronici in ambiente di produzione su base volontaria prima della decorrenza obbligatoria dei termini.

Il decreto – spiega la Fiaso – regolamenta anche la possibilità per le aziende di avviare l’emissione di ordini elettronici anche prima delle decorrenze ufficiali: l’1 gennaio 2020 per l’acquisto di beni (sanitari e non) e l’1 gennaio 2021 per l’acquisto di servizi (sanitari e non). E ancora, stabilisce che l’articolo 3.4 del decreto ministeriale 7/12/2018, che introduce il criterio di impagabilità delle fatture elettroniche prive dei riferimenti dell’ordine, trova applicazione differita con decorrenza dall’1 gennaio 2021 per l’acquisto di beni (sanitari e non) e dall’1 gennaio 2022 per l’acquisto di servizi (sanitari e non).

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