Ancora in tema di Subappalto

I limiti al Subappalto sono giustificati nelle gare di importo inferiore alle soglie comunitarie, mentre in quelle con importo superiore non possono essere posti paletti. Così si è espresso il Tar Lazio, con la sentenza 1575/2021, su quello che rimane ancora un conflitto non sanato tra la normativa italiana e quella europea in materia di contratti pubblici. Sul tema del subappalto l’Italia ha avuto dall’Europa richiami, procedure d’infrazione e una sentenza con cui è stata dichiarata la contrarietà del Codice Appalti alle Direttive europee. In questi giorni al Tar del Lazio è stato chiesto di pronunciarsi sull’aggiudicazione di una gara per l’installazione di ascensori. La gara era stata vinta da una società che, per raggiungere i requisiti di qualificazione nella categoria prevalente OG1, aveva dichiarato di voler subappaltare tutti i lavori della categoria OS4 per i quali non era qualificata. Ciò non è sembrato lecito alla ditta ricorrente che riteneva lo stesso bando illegittimo perché non aderente all’art 105, comma 5 del Codice degli Appalti che vieta di subappaltare in misura superiore al 30% le opere super-specialistiche (SIOS), tra cui rientra la OS4. I giudici nell’accogliere il ricorso hanno però spiegato che: “(..) è considerata contraria al diritto comunitario la previsione di un limite generale, i limiti possono essere giustificati dalla natura particolare delle prestazioni da svolgere, come prevede l’articolo 63, paragrafo 2, della Direttiva 2014/24, che stabilisce che negli appalti di lavori le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che alcuni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente”.

Il Tar ha poi aggiunto che: “le soglie degli appalti si basano sui Regolamenti 1828 e 1829 dell’Unione Europea che ad oggi stabiliscono a 5.350.000 euro la soglia per i lavori, 139mila euro la soglia per gli appalti di servizi e forniture e 214mila euro la soglia per gli appalti di servizi e forniture aggiudicati da amministrazioni che non sono autorità governative centrali”. L’importo della gara in questione era di 1.718.887,01 euro, quindi sicuramente al di sotto della soglia comunitaria per i lavori pertanto in totale rispetto dei limiti che impone la normativa italiana. La società che si era aggiudicata la gara di conseguenza, non poteva inserire negli atti di gara una clausola generale che ammettesse il subappalto sino al 100% dell’importo, restando fermo il limite del 40% previsto dall’art. 105.

Leggi la sentenza

 

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