Necessità e urgenza non giustificano il frazionamento di un appalto

Le ragioni di necessità e urgenza non possono giustificare il frazionamento di un appalto allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici relative alle soglie europee. Le ragioni di urgenza infatti, in quanto non riferibili alle caratteristiche delle prestazioni oggetto di appalto o concessione, ma piuttosto a condizioni esterne e al contesto nel quale deve essere effettuato l’affidamento, possono giustificare il ricorso ai diversi istituti individuati dal Codice dei contratti (riduzione dei termini delle procedure ordinarie, procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, esecuzione anticipata del contratto, etc.), ma non una deroga alle disposizioni sul calcolo dell’importo del contratto, che sia finalizzata ad utilizzare erroneamente procedure riservate a contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, quale quella di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.

In caso di affidamento contemporaneo di più servizi, attraverso la suddivisione in lotti distinti, si deve calcolare comunque il valore complessivo dei lotti e, se questo supera la soglia, applicare a ciascun lotto le disposizioni comunitarie degli affidamenti sopra soglia.

L’urgenza consente la riduzione dei termini nelle procedure ordinarie o il ricorso alla procedura negoziata ma non certamente giustifica il mancato rispetto delle regole che governano il calcolo dell’importo a base di gara. L’autorità quindi raccomanda alla stazione appaltante, per i futuri affidamenti, di conformarsi alle considerazioni svolte nella delibera del 26 gennaio, in riferimento alla corretta applicazione degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 50/2016.

Lo chiarisce il consiglio dell’ANAC nella Delibera numero 34 del 26 gennaio 2022, che ha come oggetto un’indagine sugli appalti disposti dall’Anas con procedura negoziata nel 2019. L’autorità quindi raccomanda di conformarsi alle considerazioni svolte nella delibera in riferimento alla corretta applicazione degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 50/2016.

Fonte ANAC

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