Certificazione Ecolabel UE del servizi di pulizia: una sfida possibile anche in sanità

di Paolo Fabbri*

Ecolabel UE dei Servizi di pulizia e nuovi CAM del cleaning professionale

Ai sensi dell’art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici è obbligatorio per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile e sanitario applicare almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nel DM 51 del 29 gen­naio 2021 che ha approvato i nuovi Criteri Ambientali Minimi del cleaning professiona­le. Anche in ambito sanitario e non solo civile il DM 51 del 29 gennaio 2021 individua come criterio premiante delle offerte l’Ecolabel UE del servizio di Pulizia.

Il servizio di pulizia è la seconda tipologia di servizi, dopo le strutture ricettive, che vede approvati dei criteri ecologici dalla Commis­sione europea. Anche in questo caso, come per i servizi turistici, i criteri si dividono in obbligatori e opzionali, con questi ultimi che dovranno essere selezionati dall’azienda in modo da raggiungere un punteggio minimo di 14 punti.

In particolare i CAM del servizio di pulizia danno possibilità alle stazioni appaltati – sia in ambito civile che sanitario – di attribuire un punteggio tecnico premiante più elevato a quelle imprese che hanno ottenuto la cer­tificazione Ecolabel UE del servizio di pulizia con almeno 26 punti rispetto al punteggio minimo di 14 punti richiesti.

L’ampio ricorso alle certificazioni di terza parte (ovvero condotte da organismi indi­pendenti) come per l’appunto l’Ecolabel UE nei CAM dipende dal fatto che rappresen­tano una garanzia per le stazioni appaltanti che il requisito richiesto sia realmente sod­disfatto agevolando non poco le verifiche di conformità.

Cos’è Ecolabel UE

L’Ecolabel UE è il marchio di qualità ecolo­gica dell’Unione europea nato nel 1992 che contraddistingue i prodotti e i servizi carat­terizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita, garantendo al contempo elevati standard prestazionali. Esso rientra tra le etichette ecologiche di tipo I (ISO 14024) e rappresenta quindi una certificazione ambientale volontaria, garan­tita da terza parte indipendente (organismo competente), basata su un sistema selettivo di criteri determinati su base scientifica che analizzano le fasi principali del ciclo di vita del prodotto.

L’Ecolabel UE può essere richiesto per tut­ti quei beni e servizi che appartengono a gruppi di prodotti per i quali, a livello euro­peo, siano stati fissati e pubblicati in Gaz­zetta Ufficiale, nella forma di decisioni della Commissione europea, i relativi criteri di assegnazione. Allo stato attuale è possibile presentare domanda per la licenza d’uso del marchio per 26 gruppi di prodotti tra cui ri­entrano, come servizi, le strutture ricettive e il servizio di pulizie di ambienti interni (come previsto dalla Decisione 2018/680/UE).

L’organismo competente per il rilascio delle certificazioni è il comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, istituito con il D.M. 2 agosto 1995, n. 413, che si avvale del supporto tecnico di ISPRA.

Campo di applicazione

La certificazione Ecolabel UE per i “servizi di pulizia di ambienti interni” comprende l’e­rogazione di servizi professionali di pulizia ordinaria, effettuati presso edifici commer­ciali, istituzionali e altri accessibili al pubblico nonché presso abitazioni private.

Gli ambienti, contemplati dalla certificazio­ne, in cui possono essere effettuati i servizi di pulizia possono comprendere fra l’altro uffici, impianti sanitari e aree ospedaliere accessibili al pubblico, quali corridoi, sale d’attesa e sale di riposo. Esso comprende altresì la pulizia di superfici vetrate raggiun­gibili senza il ricorso ad attrezzature o mac­chinari specializzati.

Si tratta quindi di attività di pulizia ordinaria, cioè erogata almeno con cadenza mensile, fatta eccezione per la pulizia dei vetri, con­siderata ordinaria qualora sia effettuata con cadenza almeno trimestrale.

Il campo di applicazione della decisione non comprende le attività di disinfezione, le attività di pulizia effettuate presso siti produttivi.

Essendo escluso l’utilizzo di prodotti disinfet­tanti la certificazione Ecolabel UE del servizio di pulizia per essere ottenuta in ambito sani­tario presuppone da un punto di vista ope­rativo e gestionale l’esatta individuazione e successiva rendicontazione degli ambienti, degli interventi e degli acquisti rientranti nell’ambito di applicazione anche se limitati rispetto all’effettiva dimensione del cantiere.

L’opinione diffusasi tra gli operatori del set­tore che i servizi di pulizia in ambito sani­tario non fossero certificabili Ecolabel UE è stata superata dai fatti: alcune imprese ita­liane hanno ottenuto, per prime in Europa, questa certificazione conformando cantieri sia presso ospedali che case di riposo. Tale tendenza ha quindi legittimato il Ministero della Transizione Ecologica a inserire come criterio premiante questa certificazione an­che per i CAM in ambito sanitario.

In pratica le imprese di pulizia in ambito sa­nitario rendicontano ai fini della certificazio­ne quegli interventi di pulizia che vengono svolti senza ricorrere ai disinfettanti.

In questo contesto non ci si deve dimentica­re che a un operatore cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni non può erogare altri servizi che non siano disciplinati dall’Ecolabel UE, salvo che tali servizi non siano forniti da una suddivisione, una filiale, una succursale o un dipartimento dell’operatore chiaramente distinto e si tenga una contabilità separata.

Non è necessario separare legalmente le unità aziendali che si occuperanno di eroga­re servizi di pulizia Ecolabel UE (per esempio creando una nuova impresa). Condizione minima per la certificazione è che tali unità siano chiaramente definite nella struttura organizzativa aziendale (per esempio come unità operative, divisioni o dipartimenti) e che tengano una contabilità separata.

Questi sforzi sicuramente più elevati in am­bito sanitario rispetto a quello civile sono le­gittimati dal fatto che in un numero sempre più elevato di gare d’appalto la certificazione Ecolabel Ue ha fatto e farà la differenza a favore delle imprese che la possiedono.

*Presidente di Punto 3

Tratto da GSA Il Giornale dei Servizi Ambientali – Marzo 2022

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