ANAC AGGIORNA LE FAQ SULL’ACCORDO QUADRO

L’ANAC ha aggiornato, sul suo sito, le FAQ sull’Accordo Quadro alla luce di quanto introdotto nel Codice dei Contratti Pubblici in vigore, al fine di fornire uno strumento utile alle Stazioni appaltanti. L’Accordo Quadro specifica l’ANAC è uno strumento contrattuale e non deve assolutamente esser scambiato per una procedura di affidamento. Inoltre, ricorda ancora l’ANAC, l’Accordo Quadro non è adatto a tutti i tipi di appalto nonostante le sue possibilità di utilizzo siano state ampliate. Nelle FAQ dell’ANAC vengono poi dati chiarimenti procedurali in particolare quando si vanno a coinvolgere più operatori economici, indicando il corretto svolgimento del confronto concorrenziale e la possibilità di apportare varianti in corso di esecuzione.

Ecco alcune delle FAQ ANAC. Le mancanti si possono visionare sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione:

  1. Che cosa è un accordo quadro?

Per «accordo quadro» s’intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

  1. Quali sono le tipologie di accordo quadro?

Esistono due tipologie di accordi quadro: accordi quadro completi e accordi quadri incompleti. Nel primo caso – accordo quadro completo – sono disciplinate tutte le condizioni dei futuri contratti applicativi e dunque la competizione si esaurisce nella fase di aggiudicazione dell’accordo quadro; nel secondo caso – accordi quadro incompleti – non sono definite tutte le condizioni dei futuri contratti applicativi, e dunque essi possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti che deve essere effettuato sulla  base delle condizioni definite ex ante nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro.

  1. Chi può indire la procedura per l’affidamento dell’accordo quadro?

La procedura di gara per l’affidamento di un accordo quadro può essere indetta da una o più Stazioni Appaltanti individuate negli atti di indizione di gara.

  1. Si può estendere l’accordo quadro ad Amministrazioni diverse da quelle che lo hanno stipulato?

Ai sensi dell’art. 54 comma 2 del Codice dei Contratti l’accordo quadro può essere eseguito solo dalle amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell’avviso di indizione di gara o nell’invito a confermare interesse. Sul punto la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 19 dicembre 2018 causa C-216/17, ha precisato che le disposizioni del Diritto Europeo “non ostano a un accordo quadro ai sensi del quale un’amministrazione aggiudicatrice che non abbia partecipato direttamente alla sua stipulazione né lo abbia sottoscritto può aderire ai contratti basati su tale accordo, a condizione che tale amministrazione aggiudicatrice venga identificata nel medesimo accordo o in un documento allegato al capitolato d’oneri”. Pertanto le Amministrazioni beneficiarie dell’accordo quadro devono essere preventivamente identificate negli atti della procedura di gara.

  1. Quando è possibile utilizzare l’accordo quadro? Ci sono limiti per l’utilizzo di un accordo quadro?

Gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti, essendo venuti meno i limiti previsti dall’art. 59 del previgente d.lgs. 163/2006, che limitava gli accordi quadro ai soli lavori di manutenzione. Ciò non significa tuttavia che questo sia lo strumento contrattuale più adeguato per tutti i tipi di appalto. “Per questo motivo, l’Amministrazione dovrebbe valutare l’opportunità di utilizzare l’accordo quadro tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione alle condizioni del mercato in questione. L’impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l’esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo”.

  1. L’accordo quadro può prevedere la suddivisione in lotti?

Anche nel caso di accordo quadro si applica l’art. 51 del Codice dei Contratti al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese; l’esigenza della suddivisione in lotti, con limitazione del numero dei lotti che possono essere aggiudicati al medesimo operatore economico, è maggiormente raccomandata nel caso di accordo quadro concluso con un solo operatore economico per incentivare l’ingresso nel mercato di riferimento di nuove imprese, ed evitare la creazione di situazioni di monopolio/oligopolio.

  1. Quali sono i vantaggi dell’utilizzo dell’accordo quadro?

L’accordo quadro è uno strumento flessibile che, accorpando prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, consente di definire le prestazioni ed i soggetti aggiudicatari che potranno essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessità, senza alcun vincolo al raggiungimento dell’importo dell’AQ, complessivamente stimato. Ciò consente un risparmio di tempi e di costi in quanto si può attivare la prestazione resasi necessaria a “semplice chiamata” con la stipula di un contratto applicativo, in tal modo evitando l’indizione di molteplici appalti e conseguente parcellizzazione della spesa, limitando, talvolta, la concorrenza tra gli operatori economici.

  1. Qual è la durata massima di un accordo quadro?

Ai sensi dell’art. 54 comma 1 del codice la durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all’oggetto dell’accordo quadro. Ciò non vuol dire che la durata del singolo contratto applicativo non possa superare il termine massimo di durata dell’accordo quadro fermo restando l’evenienza che lo stesso sia stipulato entro il temine di vigenza dell’accordo quadro medesimo.

durata dell’accordo quadro, il cui ammortamento è superiore a quattro anni.

  1. Come si determina l’importo dell’accordo quadro?

La Stazione appaltante prima di concludere un accordo quadro dovrà preliminarmente fare una previsione dei fabbisogni effettuando una stima dell’importo complessivo per tutta la durata dell’accordo quadro; tale importo sarà quello posto a base di gara e rappresenta l’importo massimo che potrà essere richiesto al soggetto affidatario nell’arco temporale di riferimento.

l’avvio della progettazione.

  1. Che cosa è il contratto attuativo?

Il contratto attuativo è il singolo contratto di appalto che viene affidato in esecuzione dell’Accordo Quadro nella misura richiesta al verificarsi delle relative esigenze.

  1. Come si aggiudica il contratto attuativo nel caso di accordo quadro con un solo operatore economico?

Nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso. Trattandosi di accordo quadro completo è consentito alla SA unicamente di fare all’aggiudicatario dell’accordo quadro una richiesta di quotazione di prestazioni che non erano state quotate in fase di aggiudicazione dell’accordo quadro e che si sono rese successivamente necessarie nei casi e ai sensi dell’art. 106 del Codice dei Contratti.

  1. Come si aggiudica il contratto attuativo nel caso di accordo quadro completo con più operatori economici?

In caso di accordo quadro completo il contratto attuativo si aggiudica direttamente agli aggiudicatari dell’accordo quadro alle stesse condizioni fissate per l’accordo quadro medesimo.

  1. Nel caso di accordo quadro completo con più operatori economici quali sono le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà la prestazione?

Nell’accordo quadro concluso con più operatori economici senza rilancio competitivo, si deve indicare nei documenti di gara il metodo di scelta dell’affidatario dello specifico contratto attuativo, che può essere a titolo esemplificativo, la rotazione, lo scorrimento “a cascata” (quando il contratto attuativo viene stipulato con l’operatore economico che ha presentato la migliore offerta durante la prima fase della procedura e solo in caso di incapacità o rinuncia di tale operatore, le stazioni appaltanti potranno scorrere la graduatoria) o la previsione di rapporti percentuali (sul valore o sul volume) da attribuire alla graduatoria degli operatori economici con cui è stato concluso l’accordo quadro. Alcune metodologie sono suggerite in Commissione UE, Explanatory note – framework agreements – classic directive.

  1. La S.A. può imporre all’O.E. un incremento dell’importo dell’accordo quadro?

All’importo massimo dell’AQ si applica l’art. 106 co. 12 del Codice che consente alla SA di incrementare l’importo del contratto fino a concorrenza del quinto, mediante affidamento diretto di ulteriori prestazioni all’appaltatore al ricorrere unicamente delle ipotesi previste dal comma 1 lett. c) e comma 2 dell’art. 106 del codice, non costituendo la previsione del citato comma 12 come ipotesi autonoma e ulteriore di modifica contrattuale.

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