PROROGA TECNICA, ANAC DICE SI SOLO IN CASI ECCEZIONALI

La proroga tecnica deve ritenersi uno strumento da carattere di eccezionalità, deve essere infatti utilizzato solo qualora l’Amministrazione non abbia potuto portare a termine una nuova procedura ma sia essenziale garantire il servizio. E’ quanto ribadisce l’ANAC in una sua delibera.

La proroga tecnica dei contratti pubblici ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della Pubblica amministrazione, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara. ed è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara.

L’utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, enunciati dall’art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 163 del 2006, oggi art. 30 comma. 1 del d.lgs. n. 50 del 2016.

(Fonte ANAC)

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