Il codice etico della F.A.R.E.

Premesso che gli associati alla F.A.R.E. condividono la seguente comune base di valori:

  • la certezza che ciò che fa la differenza all’interno delle organizzazioni sanitarie sia legato soprattutto all’impegno, alla qualità, all’etica delle persone,
  • la persistente fiducia nelle possibilità, nelle capacità e nel potenziale di crescita dei singoli individui.

Premesso che gli associati alla F.A.R.E. ritengono che l’etica sia rivolta a perseguire l’essenza del vero bene e i mezzi idonei al suo conseguimento e che specificatamente nel servizio pubblico debba quindi non solo servire ad impedire reati, ma debba servire a ristabilire la fiducia del cittadino nei confronti delle amministrazioni e mirare a delineare norme di condotta in un’epoca di restrizioni budgetarie e di profonde riforme amministrative.

Premesso che scopo del presente codice è quindi la definizione di principi e di regole etiche e comportamentali che tutti i dipendenti del servizio sanitario nazionale, soprattutto quelli con qualifiche di livello direttivo o dirigenziale, adibito a funzioni di Economato e/o Provveditorato, o responsabili di Economato e/o Provveditorato di altre strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private (di seguito denominato provveditore – economo) sono tenuti ad osservare nello svolgimento delle proprie attività, affinché le stesse abbiano il miglior risultato possibile per tutti i soggetti coinvolti e interessati, collaboratori, clienti, fornitori e parti sociali.

Tutto ciò premesso la F.A.R.E. adotta il seguente codice etico:

 

Art. 1

Compito del provveditore – economo è svolgere la propria attività con la massima correttezza e nel rispetto di colleghi e collaboratori, degli utenti, dei pazienti e dei clienti in generale, dei fornitori e delle parti sociali.

 

Art. 2

Costituiscono obiettivo principale nell’esercizio di tutte le attività dei provveditori – economi:

  • la professionalità
  • il conseguimento del miglior risultato per la propria azienda in termini di rapporto qualità/prezzo nella fornitura di beni e servizi e nella relativa gestione
  • la sicurezza sul posto di lavoro
  • la conoscenza ed il rispetto, non solo in meri termini burocratici ma anche consapevoli e funzionali rispetto al bene pubblico, delle normative europee, nazionali e regionali, che regolano i campi di attività di propria competenza
  • il rispetto delle regole di mercato.

 

Art. 3

Nello svolgimento dell’attività di acquisizione di beni e servizi deve essere specifico impegno del provveditore – economo quello di garantire l’apertura del mercato, che le opportunità negoziali vengano prospettate in modo paritario a tutte le ditte concorrenti e che la negoziazione sia caratterizzata da riservatezza, lealtà, equidistanza tra le parti ed uso riservato delle informazioni ricevute dai concorrenti in fase di negoziazione.

 

Art. 4

Il provveditore – economo è tenuto a promuovere e curare la propria preparazione professionale e quella dei propri collaboratori.

Curerà pertanto di sviluppare una costante attività di formazione, per sé e per i propri collaboratori, al fine di proporre risposte adatte e tempestive alle esigenze aziendali ed alle diverse situazioni derivanti dalle mutevoli dinamiche del mercato, nel rispetto della normativa vigente.

 

Art. 5

Al provveditore – economo si richiedono probità, integrità, lealtà, decoro ed un comportamento tale da non arrecare discredito al prestigio della categoria. A tal fine il provveditore – economo deve evitare di promuovere o favorire interessi personali attraverso comportamenti illeciti. Sono anche vietate tutte quelle forme di sponsorizzazione, incarichi e consulenze aventi la stessa finalità.

Il provveditore – economo è tenuto a mantenere un comportamento corretto ed incensurabile in tutte le relazioni sia verso l‘interno della struttura nella quale agisce, sia verso le parti esterne che con essa interagiscono ed a rispettare e far rispettare, le leggi dello Stato, i principi morali ispiratori, le regole deontologiche e gli obblighi contrattuali in essere.

Il provveditore – economo deve scoraggiare, reprimere, respingere ed eventualmente denunciare ogni tentativo di comportamento in contrasto con le regole sopraccitate ed astenersi (e fare astenere) dal gestire attività inerenti alla professione, in cui vi siano motivi d‘interesse personale o privato, anche al fine di evitare conflitti di interesse.

Inoltre non accetterà omaggi, attenzioni, ospitalità da parte di esterni, tali da creare una mancanza di serenità ed obiettività di giudizio nello svolgimento delle proprie attività professionali.

 

Art. 6

Nei rapporti con i fornitori ed i clienti , con i rappresentanti della pubblica amministrazione, con gli enti e con tutti gli organismi con cui viene a contatto per motivi di lavoro, il provveditore – economo deve comportarsi con chiarezza nel rispetto delle reciproche mansioni ed attribuzioni. Deve avere, quindi, un comportamento ispirato all’integrità ed all’eticità.

 

Art. 7

Nei rapporti con la propria associazione di categoria il comportamento del provveditore – economo si ispira al principio della solidarietà categoriale, in vista dell’obiettivo di migliorare, mediante un’attiva interazione e sinergia, il livello qualitativo della professione e l’utilità sociale della stessa.

 

Art. 8

Il provveditore – economo intrattiene con i colleghi rapporti di parità, dignità, lealtà, collaborazione ed evita di arrecare danno al singolo collega e discredito alla categoria. Deve inoltre favorire lo scambio di esperienze e notizie.

 

Art. 9

Il provveditore – economo, iscritto alle Associazioni regionali che fanno parte della F.A.R.E., è tenuto a collaborare attivamente con gli organi istituzionali di categoria, ne segue le direttive e partecipa agli incontri.

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