Il nuovo Codice dei contratti pubblici ed il rapporto con l’intelligenza artificiale

La storia ci insegna che una delle frasi più celebri fu quella che pronunciò Bill Gates, fondatore di Microsoft, nel lontano 1975: “Nel futuro vedo un computer su ogni scrivania e uno in ogni casa”.
Con quella affermazione, il giovane informatico delineò una visione futurista che, agli occhi di molti, parve come pura fantascienza; la predizione, tuttavia, si è avverata visto che negli anni a seguire questa innovazione tecnologica è entrata “di diritto” nelle case e, ancor più, nella prassi quotidiana di ognuno di noi condizionandone le abitudini, tanto da non poterne più fare a meno. Non posso assolutamente paragonarmi al visionario Gates, ma approfondendo lo studio delle scienze giuridiche, di quelle dei contratti ed appalti pubblici in particolare, ritengo di poter affermare, con molta probabilità, che nei prossimi anni le procedure di gara (probabilmente anche l’individuazione del miglior offerente) si svolgeranno sempre più con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, fino a sostituire l’operato dell’uomo (rectius dei R.U.P.) in una o più fasi.
Visionaria o utopista, la prospettiva delineata dal legislatore con il nuovo Codice dei contratti pubblici pare vada in questa nuova direzione.

Il primo passo verso l’intelligenza artificiale: la digitalizzazione

La digitalizzazione della pubblica amministrazione, come emerge dalla relazione che accompagna il nuovo Codice, rappresenta la vera grande sfida dei prossimi anni per realizzare, in chiave moderna, “la riforma del sistema economico-sociale e per essere, quindi, pronti a creare e utilizzare la nuova fonte di ricchezza e di conoscenza rappresentata dai <<dati>>”. Processo, quello della digitalizzazione, che pone quale obiettivo privilegiato quello di abbandonare la gestione e lo svolgimento delle procedure secondo la modalità tradizionale per rendere il ciclo di vita dei contratti pubblici (inteso come l’insieme di tutte le attività che si susseguono dalla programmazione alla definizione del fabbisogno e fino alla completa esecuzione del contratto) interamente nativo digitale.
Tale pregevole ed ambiziosa finalità colloca la digitalizzazione in una prospettiva rigorosamente e ragionevolmente prognostica, quale punto di partenza per realizzare la vera transizione digitale in un’ottica di maggiore efficienza e risparmio della spesa di una delle attività più onerose per le amministrazioni ovvero le gare d’appalto: non a caso essa si pone tra gli obiettivi più rilevanti del Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

Il percorso tracciato dal PNRR della digitalizzazione dei contratti pubblici conduce ad una serie di novità che trovano (finalmente) luce col nuovo Codice e che possono sinteticamente ricondursi a tre principali elementi. Il primo, ovvero l’enunciazione di principi e diritti digitali il cui scopo è certamente quello di garantire l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitali secondo i principi di neutralità, trasparenza, di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
Il mezzo attraverso il quale tale ambizioso obiettivo è perseguito è quello che si ricava dal principio “once only”, secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono garantire che cittadini e imprese forniscano le informazioni una sola volta ad una pubblica amministrazione. Un principio, dunque, che contiene in sé una nuova prospettiva di concezione della pubblica amministrazione: non più frammentaria, bensì unica nel suo essere soggettivo. Il secondo, concernente gli strumenti pratici attraverso i quali si attua la digitalizzazione ossia la creazione di un ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (cd. e-procurement): partendo dal Codice di amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) diviene l’agglomerato delle piattaforme telematiche “certificate”, le quali assicurano l’interoperabilità dei servizi svolti e la confluenza delle informazioni sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Anac. Al suo interno si ritrova il fascicolo virtuale dell’operatore economico che, secondo l’art. 24, comma 1, “consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e per l’attestazione dei requisiti di cui all’art. 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all’art. 100 che l’operatore economico inserisce”.

Il terzo riferito a quegli istituti tradizionali che, grazie alla digitalizzazione, si proiettano verso una nuova dimensione digitale che, in un’ottica di amministrazione, conduce ad una maggiore efficienza. Basti pensare al sistema delle garanzie per la partecipazione alla procedura selettiva che, stando all’articolo 106, comma 3, d.lgs. 36/2023, ove non siano prescelte le modalità tradizionali prediligendo dunque la garanzia fideiussoria, la stessa deve essere emessa e firmata digitalmente e deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie specifiche. Ed ancora, l’articolo 43, d.lgs. 36/2023 (così come integrato dall’allegato I.9), recante i metodi di gestione informativa digitale delle costruzioni, stabilisce che a decorrere dal 1°gennaio 2025 le amministrazioni saranno tenute ad adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, tra l’altro, per la progettazione e realizzazione di opere di nuova costruzione.
Non può non menzionarsi il cambiamento che si registra nei processi governati dai dominus delle procedure ad evidenza pubblica, R.U.P. e direttore dei lavori, ai quali la digitalizzazione ha innovato le attività ed i rispettivi compiti. Basti pensare, quanto al primo, che la verifica circa il possesso dei requisiti avviene, stando all’art. 99 del nuovo Codice, mediante la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico ovvero attraverso le banche date di nuova previsione. Quanto al direttore dei lavori, sono molteplici gli impieghi della digitalizzazione per la gestione, a titolo esemplificativo, della contabilità dei lavori (così come previsti dall’allegato II.14), stabilendo finanche che l’ufficio di direzione dei lavori, in relazione alla complessità dell’intervento, possa essere composto da figure professionali competenti in materia informatica.

Considerazioni conclusive

Da questa breve disamina si può chiaramente tentare di rispondere al quesito originariamente formulato ovvero se l’idea di una procedura ad evidenza pubblica governata dall’intelligenza artificiale sia una visione o un’utopia: la risposta, a rigor del vero, è offerta direttamente dal legislatore, il quale all’art. 30, comma 1, d.lgs. 36/2023, stabilisce che, per migliorare l’efficienza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, “ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l’intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti”.
L’automatizzazione presuppone, necessariamente, un’innovazione tecnologica: anche su questo il nuovo Codice dei contratti pubblici impone, nell’ambito dell’istituto degli incentivi alle funzioni tecniche, una destinazione obbligatoria delle risorse finanziarie per l’acquisizione di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e per incentivare “l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli” (ex art. 45, d.lgs. 36/2023 e s.m.i.).
La chiave di lettura della questione risiede nei principi desumibili anche nel codice dell’amministrazione digitale, costantemente al centro dell’attenzione della giustizia amministrativa (si veda a riguardo TAR Lazio Sez. III bis, 30 giugno 2021, n. 7769), la quale ha espresso il principio della chiara predilezione del legislatore per la digitalizzazione dell’attività amministrativa mediante l’uso di software ed algoritmi di calcolo applicati alle procedure selettive.
Basti pensare all’impatto delle procedure informatizzate nell’ambito delle selezioni concorsuali scolastiche ove già sono presenti software e algoritmi che “sostituiscono”, per certi versi, l’operato dell’uomo secondo una prospettiva di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza (in questi termini, Tar Lazio Sez. IIIbis, 14 marzo 2023, n. 4455). Probabilmente, la risposta al quesito può essere resa attraverso lo stesso pensiero dell’informatico Gates che qualche giorno addietro ha lanciato una nuova profezia ovvero che grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale lavoreremo solo tre giorni a settimana (ndr Pubbliche amministrazioni comprese) così da avere maggior tempo libero.
Tutto starà a come verrà utilizzata questa forma di ingegno e se la stessa sarà davvero “intelligente” e in grado di sostituire una macchina che, a mio avviso, è perfetta per definizione: l’uomo. In tal contesto, il ruolo del Responsabile unico del progetto (o della fase) sarà degradato a mero osservatore con un conseguente svuotamento delle rispettive prerogative.

Rosamaria Berloco – Avvocata e Co-founding partner Legal Team

Tratto da TEME 11-12/2023

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