MIT: si esprime sulle procedure aperte senza bando

Alcune Stazioni Appaltanti si sono rivolte al servizio di supporto giuridico per i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per accertare se possono fissare liberamente la data a partire dalla quale i concorrenti possono presentare le offerte. La risposta del MIT:

Premesso che quesiti in merito all’applicabilità di “massime” elaborate da ANAC relative a istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 D. Lgs. 50/2016 debbano essere posti all’Autorità competente che le ha emesse, si precisa che il regime transitorio e parzialmente derogatorio introdotto dal D.L. n. 76/2020 come convertito in L. 120/2020 (d’ora in poi “Decreto Semplificazioni 1”) si applica alle procedure elencate all’art. 1 comma 2 lett. a) e b) del “Decreto Semplificazioni 1” medesimo, ossia a procedure di affidamento diretto e a procedure negoziate senza bando con importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35 D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, la procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) del “Decreto Semplificazioni 1” è soggetta al regime normativo di esclusione automatica dalla gara delle c.d. “offerte anomale” di cui all’art. 97 comma 8 D. Lgs. 50/2016, in forza del quale fino al 30 giugno 2023 nelle procedure negoziate di importo inferiore alle soglie UE l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 ai sensi dell’art. 1 comma 3 L. n. 120/2020. L’ipotesi di c.d. “RdO aperta su MEPA” nella prassi operativa può identificarsi con una procedura negoziata senza bando definita “aperta” in quanto “aperta al mercato” mediante “indagini di mercato o consultazione di elenchi” ed è soggetta al regime normativo che l’Amministrazione sceglie di porre alla base della procedura di affidamento.
Pertanto, se l’ente appaltante sceglie di affidare lavori, servizi o forniture di importi inferiori alle soglie UE mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. b) del “Decreto Semplificazioni 1” e la medesima procedura è gestita sotto il profilo operativo tramite c.d “RdO aperta su MEPA”, questa procedura prescelta mantiene il proprio carattere di procedura negoziata soggetta al regime normativo di cui all’art. 97 comma 8 D. Lgs. 50/2016 in materia di “offerte anomale”, ancorché “aperta al mercato” mediante “indagini di mercato o consultazione di elenchi”, sempre che tale procedura sia stata indetta con determina a contrarre adottata dopo la data di entrata di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020 ovvero il 17 luglio 2020.
Quanto al secondo quesito, si precisa che l’applicabilità dell’art. 97 comma 8 D. Lgs. 50/2016 si riferisce alla tipologia di procedura scelta dalla Stazione appaltante e non alla soglia di importo dell’affidamento; pertanto, la disciplina di esclusione delle offerte anomale dovrebbe applicarsi anche alle procedure di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) del “Decreto Semplificazioni 1” al di sotto delle soglie previste per gli affidamenti di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) del medesimo Decreto.

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