Il MIT torna a puntualizzare sulla forma della stipulazione

Con Parere n°2632 del 18 luglio 2024 l’Organo di Consulenza del MIT, ha ancora una volta chiarito la questione della forma del contratto d’appalto nelle procedure negoziate alla luce della nuova previsione contenuta nell’art. 18, comma 1,  del Codice dei contratti a norma del quale:  “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.
In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.” il MIT ritiene che spetti al “Dirigente competente  individuare la forma di stipulazione più idonea tra quelle elencate dall’art. 18, comma 1, del codice dei contratti, rispetto all’oggetto dell’appalto e alle specifiche esigenze di regolamentazione del contratto sotto soglia da affidare.
Resta ferma la facoltà della stazione appaltante, in base al proprio ordinamento predeterminare i criteri sulla cui base operare tale scelta”.

Ecco il parere: “In riferimento al quesito posto, le differenti caratteristiche di complessità e di valore che possono assumere i contratti sotto soglia, inducono a propendere per una lettura sistematica della disposizione in questione alla luce dei principi di cui alla Parte I del Libro I del D.Lgs. 36/2023, in particolare dei principi del risultato (art. 1), espressione del principio del buon andamento dell’attività amministrativa, e della fiducia (art. 2), che valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici. Sarà pertanto cura del Dirigente competente individuare la forma di stipulazione più idonea tra quelle elencate dall’art. 18, comma 1, del Codice dei contratti, rispetto all’oggetto dell’appalto e alle specifiche esigenze di regolamentazione del contratto sotto soglia da affidare. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante, in base al proprio ordinamento, predeterminare i criteri sulla cui base operare tale scelta”.

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