Con parere n.2508 il MIT, rispondendo a una Stazione Appaltante, che chiedeva se fosse possibile considerare il MEPA come un albo fornitori ai fini della selezione degli operatori economici da invitare nelle procedure sottosoglia di affidamenti diretti e negoziati, afferma: il supporto giuridico ha precisato che l’art. 1, comma 1, dell’Allegato II.1 del D.lgs. 36/2023 consente l’utilizzo di elenchi per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sottosoglia.
In tale contesto, l’uso del MEPA rientra a pieno titolo tra le modalità di selezione ammesse, purché l’operazione sia condotta in conformità alle disposizioni normative vigenti. Inoltre, in caso di affidamenti diretti, ferma restando la possibilità di selezionare gli operatori economici dagli elenchi istituiti dalle stazioni appaltanti art. 50, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti mantengono una certa discrezionalità nella scelta degli operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023. Sulla base di questi presupposti, si conferma che il MEPA, ovvero i fornitori abilitati in tale mercato, può essere utilizzato per individuare operatori economici da invitare a procedure negoziate sottosoglia. Ciò è conforme al combinato disposto dall’art. 1, comma 3, lettera c), e dell’art. 2 dell’Allegato II.1 del D.lgs. 36/2023.
In particolare, la prima disposizione attribuisce alle stazioni appaltanti la facoltà di dotarsi di un proprio regolamento in cui disciplinare anche “i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento”; la seconda, stabilendo che le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, chiarisce che l’utilizzo degli elenchi presenti nel mercato elettronico ricade nella fattispecie delle “indagini di mercato”.
Pertanto se la SA decide di utilizzare questa modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, trova applicazione la disciplina di cui al citato art. 2 dell’Allegato II.1 al Codice, che richiede in particolare di assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato. Se invece intende individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate mediante utilizzo degli elenchi, trova applicazione la disciplina di cui al successivo art. 3.
In conclusione, in mancanza di un Elenco della stazione appaltante, gli operatori economici possono essere selezionati da elenchi presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento, purché istituiti a norma dell’art. 3 dell’Allegato II.1.