ACQUISIZIONE CIG PER AFFIDAMENTI IN HOUSE

Quesito: Con riferimento all’art. 7 del D.Lgs. 36/2023 e alla determinazione ANAC n. 4/2011, aggiornata con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, par. 2.5 “Tracciabilità tra soggetti pubblici” che esclude dall’ambito di applicazione della legge n. 136/2020 le movimentazioni di denaro in favore di soggetti giuridicamente distinti dalle pubbliche amministrazioni, ma sottoposti a controllo analogo (cd. affidamenti in house), si chiede, anche in relazione agli interventi PNRR, se sussista da parte della PA l’obbligo di acquisizione del CIG per affidamenti a una società in house totalmente partecipata dalla PA stessa.

PARERE DEL MIT n. 2863

Risposta aggiornata Relativamente al quesito posto si rileva che ANAC nella faq sulla digitalizzazione dei contratti pubblici ha fornito alcune specificazioni sugli obblighi comunicativi e di classificazione degli affidamenti effettuati dalle amministrazioni a soggetti partecipati in base all’articolo 7 del Dlgs 36/2023 e all’articolo 17 del Dlgs 201/2022. L’ANAC ha precisato (nella faq B.10) che gli affidamenti in house sono soggetti agli obblighi di comunicazione di varie tipologie di informazioni sulle procedure e sull’esecuzione previsti dall’articolo 23, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, peraltro per espressa previsione contenuta nella stessa disposizione. La risposta è affermativa, le amministrazioni devono acquisire il codice identificativo gara per gli affidamenti in house al fine di trasparenza. Per completezza si ricorda che il D.L. 13 del 2023 (c.d. “Decreto PNRR 3”), in vigore dal 25 febbraio scorso, ha previsto all’art. 5 co. 5 che il CIG ordinario sia obbligatorio per gli appalti PNRR-PNC di importo superiore a 5.000 euro.

(Fonte MIT)

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