Pillole Normative dell’Avv. Angelo Fiumara

Principio del risultato: il Consiglio di Stato ribadisce l’approccio sostanzialistico

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1620 del 25 febbraio 2025 ha riacceso il focus sul: principio del risultato che deve poter orientare l’azione amministrativa anche in presenza di vizi formali.

La ratio è quella di superare il formalismo esasperato nelle procedure di gara, perché se un errore formale non compromette la trasparenza, la concorrenza o la serietà dell’offerta non può essere giustificabile l’esclusione di un operatore economico. La suddetta pronuncia si riferiva ad una procedura di gara per l’affidamento di lavori di adeguamento sismico e abbattimento delle barriere architettoniche in una scuola primaria. L’impresa seconda classificata impugnava l’aggiudicazione, sostenendo che l’associazione temporanea di imprese (ATI) vincitrice avesse presentato un’offerta viziata da irregolarità formali: in particolare, la società mandante non risultava correttamente registrata nella piattaforma telematica, l’offerta tecnica non era sottoscritta da entrambi i componenti del raggruppamento e la documentazione presentava incoerenze rispetto alla lex specialis.

Posta al giudizio del Consiglio di Stato la questione è stata vagliata alla luce del principio del risultato formalizzato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 chiarendo che questo principio non si esaurisce nella mera efficienza amministrativa, ma è d’obbligo perseguire il miglior esito possibile della procedura nelle fasi di:

  • affidamento: significa selezionare il miglior operatore economico senza rigidità e formalismi eccessivi.
  • esecuzione: impone di garantire la realizzazione dell’opera nei tempi programmati e con gli standard qualitativi previsti.

La logica è chiara: le procedure di gara sono un mezzo e non un fine. Pertanto l’errore va valutato nella sua reale possibilità di pregiudicare la concorrenza e il corretto svolgimento della gara riconoscendo in ogni caso che la discrezionalità delle Stazioni Appaltanti non è illimitata.

Di contro sempre i giudici di Palazzo Spada nella recente pronuncia del 28 marzo 2025 n. 2605 nel ribadire l’obbligo imprescindibile di indicare il CCNL di categoria quale parte integrante dell’offerta, hanno escluso che tale omissione potesse essere ritenuto un mero errore formale nonché la possibilità di poter integrare l’offerta mediante il soccorso procedimentale.

 

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