Per la Corte di Cassazione (ordinanza n. 20835/18 depositata il 21 agosto) nella liquidazione del danno occorre tenere conto della pregressa patologia che costituisce causa naturale non imputabile.
Danno liquidato per intero
Il caso è riferito a un bimbo a cui, durante il parto, il team sanitario aveva causato durante ipossia fetale e insulto ipossico cronico, patologie che «avevano aggravato il danno già esistente per ignota condizione primitiva del minore». L’Appello ha riconosciuto un danno del 50%, salvo poi liquidare il danno per intero. Il principio non è stato condiviso dagli Ermellini.
Carenza diagnostica ma patologie pregresse
La sentenza di Cassazione, infatti, parla di «carenza diagnostica da parte dell’equipe ospedaliera» ma anche che la leucomalacia periventricolare presente nel bambino e originata da ignota condizione primitiva «sussisteva anteriormente al parto» e va dunque riconosciuta come antecedente causa naturale non imputabile priva di interdipendenza funzionale con l’accertata condotta colpevole dei sanitari che hanno assistito al parto.
Vale il principio causale puro
Vale quindi il principio causale puro «non essendo ammissibile la comparazione tra causa umana imputabile ma solo tra comportamenti umani colposi”. Inoltre «la valutazione equitativa attiene propriamente non già all’accertamento del fatto costitutivo risarcibile, cui il nesso di casualità appartiene, bensì alla determinazione dell’ammontare (art. 1226 c.c.) del danno conseguenza risarcibile».