Aggiornate le FAQ sugli obblighi informativi e sui contratti di sponsorizzazione

Sono state pubblicate nella sezione del sito internet dell’Anac dedicata alle domande frequenti, la nuova FAQ sugli obblighi informativi verso l’Autorità (articolo 7, comma 8 DEL D.LGS. n. 163/2006) e la rettificata alla FAQ relativa alla normativa sulla tracciabilità per i contratti di sponsorizzazione.

Le FAQ relative alla tracciabilità dei flussi finanziari sono suddivise in:

  • Sezione A – Aspetti generali sulla Tracciabilità
  • Sezione B – Casi particolari rientranti nel perimetro della Tracciabilità
  • Sezione C – Fattispecie non rientranti nel perimetro della Tracciabilità
  • Sezione D – Ulteriori casi specifici chiariti con la Determinazione n. 4/2011

In particolare viene introdotta la FAQ A34, che recita:

Nel caso in cui un contraente ha più commesse con la medesima stazione appaltante è necessario effettuare tante comunicazione del conto corrente dedicato quanti sono i rapporti in essere? Ciò vale anche nel caso in cui il contraente si avvalga del medesimo sub-contraente per più commesse?

Risposta:

Nel caso di più rapporti con la medesima stazione appaltante, l’operatore economico può comunicare una sola volta il conto corrente dedicato, senza necessità di effettuare apposite comunicazioni per ciascuna commessa. Anche nei rapporti tra contraente e sub-contraente è possibile effettuare un’unica comunicazione del conto corrente dedicato, fermo restando che il contraente deve effettuare una comunicazione del conto corrente dedicato del sub-contraente ad ogni amministrazione interessata.

Le FAQ relative agli obblighi informativi verso l’Autorità di cui all’art. 7, comma 8 del dlgs n. 163/06, sono suddivise in:

  1. Quesiti di natura generale
  2. Quesiti relativi alla fase di aggiudicazione o di definizione di procedura negoziata
  3. Quesiti relativi alla fase iniziale di esecuzione del contratto
  4. Quesiti relativi alla fase di esecuzione e avanzamento del contratto
  • Quesiti relativi alla schede di rilevazione basate su eventi

 

Viene aggiornata la FAQ B12, che recita:

I contratti di sponsorizzazione sono sottoposti alla normativa sulla tracciabilità?

Risposta:

Si premette che nell’ambito dei contratti di sponsorizzazione si distinguono la fattispecie di sponsorizzazione pura e la fattispecie di sponsorizzazione tecnica, (art. 19, comma 1 e 2, del Codice dei Contratti pubblici).

La sponsorizzazione tecnica è sottoposta alla tracciabilità, in quanto l’apporto di denaro privato è correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici. Si applica la tracciabilità attenuata, mediante acquisizione dello Smart CIG, per contratti di importo inferiore a 40.000 euro. Per i contratti di importo uguale o superiore a 40.000 euro la tracciabilità sarà assicurata attraverso l’acquisizione di un CIG “ordinario” che permetterà anche di assolvere agli obblighi contributivi e comunicativi verso l’Autorità di cui all’art. 213 del Codice dei Contratti pubblici.

La sponsorizzazione pura, invece, non è soggetta alla tracciabilità, in quanto la stessa si traduce in un finanziamento a favore del pubblico effettuato dal privato non immediatamente legato al settore degli appalti (vedi par. 2.10 della Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017). Si applicano le norme relative alla tracciabilità e agli obblighi comunicativi previsti dal Codice per i contratti di lavori, servizi o forniture remunerati con le risorse derivanti dai contratti di sponsorizzazione pura.

(Fonte sito Anac)

Per consultare quanto pubblicato dall’Autorità anticorruzione è bene visitare il sito 

 

 

 

 

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