L’Anac ha aggiornato le Linee Guida n. 11, sul rispetto dei limiti “80-20” nelle concessioni. Tali modifiche si sono rese necessarie a seguito dell’entrata in vigore dello Sblocca Cantieri che ha apportato diversi cambiamenti. L’art. 177, comma 1, del codice stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice, non affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea, sono obbligati ad affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all’80% dei «contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni». L’art. 177, comma 2, prevede che le concessioni già in essere si adeguino alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del codice. Sul punto, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3703 del 27/7/2017 ha chiarito che l’obbligo di evidenza pubblica è immediatamente operativo e lo sbarramento temporale disciplinato dal Codice rappresenta il termine finale entro cui adeguarsi all’aliquota dell’80%. L’art. 177, comma 3, del codice demanda all’ANAC l’individuazione, con apposite linee guida, delle modalità della verifica annuale, da parte dei soggetti preposti e della stessa ANAC, del rispetto del limite di cui al comma 1. La norma chiarisce che eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite dell’80% devono essere riequilibrate entro l’anno successivo e che, nel caso di reiterate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi, il concedente applica una penale pari al 10% dell’importo dei lavori, servizi e forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica. Le disposizioni richiamate impongono, quindi, all’ANAC l’adozione di linee guida che, per la natura di atti attuativi del codice e per il particolare contenuto, avranno natura vincolante.
Nel documento si riporta inoltre la modifica dei termini entro cui assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati sulla concessione sul profilo del committente. La pubblicazione dei dati (data di sottoscrizione della concessione, oggetto e valore stimato della concessione, stato della concessione, con indicazione delle attività svolte e delle attività residue, dati del concessionario) deve avvenire entro il 31 gennaio 2022 con riferimento al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Per i periodi successivi, il termine è fissato al 31 gennaio di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente.
(Tratto da documento ANAC Linee guida n 11)