L’ANAC, ha pubblicato la Relazione illustrativa a commento dello schema da utilizzare per procedure aperte per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il documento che vuole essere uno strumento per agevolare le stazioni appaltanti, affronta aspetti topici sia per le novità introdotte che per le ricadute sul mercato. Basti pensare all’individuazione del CCNL da applicare ai lavoratori coinvolti nell’esecuzione del contratto e alla valutazione di equivalenza delle tutele per il caso di utilizzo, da parte dell’operatore economico, di un CCNL diverso rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante.
La redazione di bandi-tipo rientra tra le attività di ANAC preposte dal Codice dei Contratti per promuovere l’efficienza e la qualità dell’attività delle stazioni appaltanti. I bandi di gara sono quindi redatti in conformità degli stessi e le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo. (articolo 83, comma 3).
Contestualmente all’entrata in vigore del d.Lgs. n. 36/2023, ANAC ha quindi predisposto un bando tipo per procedura aperta, di cui all’art. 71 del Codice, svolta totalmente con sistemi telematici, per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 108 del Codice.
L’atto adottato riveste la forma del Disciplinare, come da prassi consolidata dell’ANAC e nasce dall’opportunità di fornire, alle stazioni appaltanti, indicazioni per l’affidamento dei contratti pubblici più puntali e articolate rispetto a quelle riportate nei formulari resi disponibili dalla Commissione Europea.
Nel caso in cui la stazione appaltante intenda utilizzare come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, potrà adattare il modello proposto dall’Autorità, senza necessità di motivare le ragioni delle deroghe alle clausole ivi contenute.
Fonte ANAC