ANAC: ECCO LA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI REGOLAZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio è stata pubblicata la delibera 13 giugno 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante il “Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità nazionale anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR)”.

Nel testo l’ANAC presenta atti di carattere generale nella forma di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo che possano garantire la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti.

A tal fine viene garantito il supporto facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi.

L’Autorità predisporrà nel proprio sito web, nella pagina dedicata alle consultazioni, un calendario con l’indicazione degli atti di carattere generale che intende sottoporre a consultazione e/o AIR.

La delibera stabilisce che non sono sottoposti a consultazione:

– gli atti emanati al termine di procedimenti relativi a situazioni specifiche, sia ad iniziativa d’ufficio che su istanza di parte;

– gli atti emanati a seguito di richieste specifiche, quali i pareri di precontenzioso e i pareri sulla normativa;

– gli atti emanati per l’esigenza di mero adeguamento a modifiche normative sopravvenute;

– gli atti di organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna;

– gli atti che hanno un limitato impatto sul mercato;

– gli atti che forniscono indicazioni interpretative o istruzioni operative;

– gli atti di segnalazione a Governo e Parlamento;

– le delibere sull’autofinanziamento e quelle contenenti indicazioni per l’utilizzo dei sistemi informativi dell’Autorità.

E’ stato anche stabilito che non si procede alla consultazione in condizioni di opportunità e urgenza.

L’ANAC provvederà infine ad una “relazione illustrativa” dove verrà indicato se per l’atto preso in esame sarà prevista la realizzazione di una VIR.

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