Il DL Semplificazioni ha introdotto delle deroghe, nell’ambito degli appalti pubblici che ora l’ANAC, in un parere, ha affermato essere non obbligatorie per le Stazioni Appaltanti ponendo allo stesso tempo una distinzione tra le norme del Codice Appalti da applicare sempre, anche nell’emergenza della pandemia da Covid 19, e quelle in cui è possibile derogare. Il DL Semplificazioni ha previsto che, fino al 31 dicembre 2021, si debbano rispettare solo le norme penali, le leggi antimafia e i princìpi inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea mentre le altre norme possono essere derogate in caso di affidamento di lavori, servizi, forniture, servizi di ingegneria e architettura, attività di progettazione relativi ad opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie ed altro.
L’ANAC nell’esprimere il parere ha riconosciuto che l’interpretazione della la normativa non è agevole per le Stazioni Appaltanti visto che accanto ai princìpi inderogabili, fissati dall’Unione Europea, ci sono altri aspetti che sono rimessi alla discrezionalità degli Stati membri. Il nostro diritto nazionale ha previsto una normativa che non trova riscontro nella direttiva, tanto che è maggiore la possibilità di trovarsi di fronte a comportamenti disomogenei che potrebbero creare maggiori occasioni di contenzioso.
L’ANAC afferma pertanto che le deroghe non sono obbligatorie e raccomanda di non disapplicare, in regime di deroga, le seguenti norme del Codice Appalti che non derivano da princìpi dettati dall’Ue, ma dall’iniziativa del legislatore italiano:
– la disciplina delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice (divieti di contrarre con la pubblica amministrazione, annotazioni nel casellario, violazione del divieto di intestazione fiduciaria, violazione delle norme sul lavoro dei disabili o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, condanna per i reati di cui al comma 5, lett. l), situazioni di controllo tra partecipanti alla medesima gara, pantouflage);
– la disciplina relativa al sistema di qualificazione degli operatori economici per i lavori di importi superiori a 150mila euro;
– la materia della risoluzione del contratto.
L’ANAC ha poi aggiunto che tutte le continue modifiche del Codice Appalti e la mancata approvazione del Regolamento attuativo “rendono particolarmente ardua la predisposizione del nuovo bando tipo e/o la revisione di quelli già esistenti”.