Con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 il Consiglio dell’ANAC ha licenziato le Linee guida n. 12 sugli Affidamento dei servizi legali a seguito delle tante richieste di chiarimenti circa le procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali, alla luce della nuova disciplina contenuta nel Dlgs 18 aprile 2016, n. 50.
L’Anac dice ora chiaramente che gli avvocati al servizio della PA non possono essere scelti sulla fiducia o su “intuitu personae” perché, per la norma, è obbligatorio nella scelta, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità imposti ai contratti «esclusi» dall’articolo 4 del dlgs 50/2016. Saranno quindi proprio i principi di imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità ad impedire assegnazioni dell’incarico legate a componenti fiduciarie, guidate, cioè, da valutazioni sostanzialmente non motivabili.
Le linee guida Anac non escludono però la possibilità di affidamenti diretti, salvo nei casi relativi a “consequenzialità” e “complementarietà” di incarichi riguardanti vertenze. Viene inoltre specificato che è ammesso l’utilizzo di elenchi di professionisti, come strumento di semplificazione della scelta, purché tali elenchi vengano redatti a seguito di procedure aperte e pubbliche, a loro volta obbedienti ai principi posti dall’articolo 4 del dlgs 50/2016 ma viene chiarito che: “L’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell’unità di tempo considerata (di regola il triennio); l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’articolo 17 (contratti esclusi). Tale ricostruzione del regime delineato dal legislatore impone alle stazioni appaltanti la corretta individuazione del fabbisogno, anche allo scopo di evitare il frazionamento artificioso della commessa, vietato ai sensi dell’articolo 51 del Codice dei contratti pubblici”.