ANAC: non può partecipare alla gara l’impresa che non applica il CCNL chiesto dalla stazione appaltante

Le stazioni appaltanti sono tenute a escludere dalla gara le imprese che dichiarano di aderire a un CCNL non corrispondente alla propria natura giuridica e che non assicura tutele economiche equivalenti a quelle previste dal CCNL indicato nei documenti di gara. Tale chiarimento è stato fornito dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 32, approvato il 5 febbraio 2025.

L’ente ha evidenziato che il requisito dell’equivalenza delle tutele economiche si fonda sulla verifica delle componenti fisse della retribuzione globale annua, tra cui rientrano:

  • Retribuzione tabellare annua;
  • Indennità di contingenza;
  • Elemento Distinto della Retribuzione (EDR);
  • Eventuali mensilità aggiuntive;
  • Ulteriori indennità

L’importo complessivo di tali voci nel CCNL scelto dall’operatore economico deve essere almeno pari a quello del contratto indicato dalla stazione appaltante. Il parere Anac è stato emesso in relazione a una gara per la manutenzione dei presidi e degli impianti integrati per la sicurezza antincendio presso l’Università degli Studi di Pavia. L’Anac ha chiarito che la dichiarazione di equivalenza deve dimostrare che il contratto adottato garantisca tutele equiparabili, considerando sia gli aspetti economici che quelli normativi.

La valutazione dell’equivalenza deve avvenire in due fasi:

  • Verifica economica, considerando le componenti della retribuzione globale annua;
  • Verifica normativa, basata su specifici parametri, con una tolleranza massima di due scostamenti marginali.

Qualora l’operatore economico adotti un CCNL diverso da quello richiesto nel bando, l’amministrazione deve:

  • Verificare se entrambi i contratti siano stati firmati dalle stesse organizzazioni sindacali e riguardino il medesimo settore;
  • Confrontare le componenti retributive fisse per accertare l’equivalenza.

L’esclusione dell’impresa si applica se il valore complessivo delle componenti retributive è inferiore a quello previsto dal CCNL richiesto. L’Anac ha chiarito che la dichiarazione di equivalenza deve dimostrare che il contratto adottato garantisce tutele equiparabili, considerando sia gli aspetti economici che quelli normativi.

 

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