ANAC: dal 31 Ottobre in vigore il nuovo Regolamento sull’attività di vigilanza sui contratti pubblici

Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 Ottobre 2018 è stato pubblicato il “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici” approvato con delibera dell’ANAC il 4 luglio 2018. Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 31 ottobre 2018 e sostituirà il vecchio regolamento del 15 febbraio 2017. Disciplinerà i procedimenti dell’Autorità concernenti l’esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, comma 3, lettere a) , b) , g) del codice appalti e consentirà un intervento tempestivo su questioni attinenti alla tutela della trasparenza, della concorrenza e della legittimità delle procedure di gara.

Nel dettaglio il Regolamento è costituito dai seguenti 27 articoli:

  • Art. 1 (Definizioni)
  • Art. 2 (Oggetto)
  • Art. 3 (Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza)
  • Art. 4 (Attività di vigilanza d’ufficio e su segnalazione)
  • Art. 5 (Modalità di presentazione delle segnalazioni)
  • Art. 6 (Segnalazioni anonime)
  • Art. 7 (Archiviazione delle segnalazioni)
  • Art. 8 (Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento per la proposizione del ricorso di cui all’art. 211, commi 1 -bis e 1 -ter del codice.)
  • Art. 9 (Rapporti fra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo)
  • Art. 10 (Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo)
  • Art. 11 (Il responsabile del procedimento)
  • Art. 12 (Atti conclusivi del procedimento di vigilanza)
  • Art. 13 (Avvio del procedimento di vigilanza)
  • Art. 14 (Partecipazione all’istruttoria)
  • Art. 15 (Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti)
  • Art. 16 (Audizioni)
  • Art. 17 (Ispezioni)
  • Art. 18 (Sospensione dei termini del procedimento)
  • Art. 19 (Conclusione del procedimento)
  • Art. 20 (Comunicazione delle risultanze istruttorie)
  • Art. 21 (Procedimento in forma semplificata)
  • Art. 22 (Comunicazione dell’atto di raccomandazione e verifica della sua attuazione)
  • Art. 23 (Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile)
  • Art. 24 (Vigilanza sulle varianti in corso d’opera)
  • Art. 25 (Comunicazioni)
  • Art. 26 (Disposizioni transitorie)
  • Art. 27 (Entrata in vigore e abrogazioni)
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