L’Anac con delibera 276/2019 ha chiarito, in risposta all’istanza di precontenzioso richiesta su una procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto biennale di manutenzione ordinaria e pronto intervento di edifici scolastici che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo. Ha poi aggiunto che è illegittimo richiedere la firma per esteso di ogni pagina dell’offerta che può essere presentata con la sola sigla digitale del concorrente, ribadendo che l’apposizione della firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. Ecco la delibera Anac:
DELIBERA N. 276 DEL 3 aprile 2019
OGGETTO: Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, deld. lgs. 50/2016 presentata da Interm Installazioni Termomeccaniche S.r.l. e Roma Capitale – Municipio XI – Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del d. lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto biennale di manutenzione ordinaria e pronto intervento di edifici scolastici: asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado di competenza del Municipio XI, annualità 2018-2019 – Importo a base d’asta: euro 852.325,00 – S.A.:
Roma Capitale – Municipio XI PREC 23/19/L
Il Consiglio
VISTA l’istanza pervenuta al prot. n. 1487 del 9 gennaio 2019 con la quale la società Interm Installazioni Termomeccaniche S.r.l. rappresenta di essere stata illegittimamente esclusa dalla procedura in oggetto, all’esito delle integrazioni documentali presentate in sede di soccorso istruttorio, per aver trasmesso la copia del Protocollo di Integrità di Roma Capitale senza rispettare le disposizioni del disciplinare di gara, che prevedeva che il documento fosse “debitamente sottoscritto e timbrato su ogni pagina dal/i titolare/i, o dal/i legale rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma dal titolare/i”. L’istante evidenzia di aver inviato il documento in forma di file in formato “pdf” sottoscritto digitalmente, da ritenersi equivalente alla firma autografa;
VISTA la nota pervenuta al prot. n. 21014 del 13 marzo 2019, con la quale Roma Capitale – Municipio XI comunica di voler aderire all’istanza in oggetto congiuntamente alla società Interm S.r.l.;
VISTA la nota prot. n. 23006 del 20 marzo 2019 con la quale è stato avviato il procedimento;
VISTA la documentazione in atti e la memoria pervenuta dalla stazione appaltante, dalle quali emerge che la sottoscrizione sul documento de quo, in funzione di dichiarazione di accettazione, è stata apposta da un procuratore speciale della società istante, al quale risultano attribuiti i poteri di firma degli atti di gara;
RILEVATO che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo (ex multis: TAR Calabria, Sez. II, 29 giugno 2018, n. 1291) e che la sottoscrizione del relativo file “.p7m”, regolarmente effettuata secondo lo standard CAdES, è da ritenersi pienamente idonea ad assolvere alla funzione di attestare la provenienza dell’atto in capo al suo autore (Cons. Stato, Sez. III, 27 novembre 2017, n. 5504; TAR Lazio, Sez. I, 25 maggio 2018, n. 5912);
CONSIDERATO che la procedura in oggetto è stata svolta sulla piattaforma telematica MEPA di Consip S.p.A. e che, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del d. lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) l’apposizione della firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che, nel rispetto del principio della tassatività delle cause di esclusione, attualmente sancito dall’art. 83, comma 8, del d. lgs. 50/2016, nonché dei princìpi della massima partecipazione, di non aggravamento del procedimento e di proporzionalità, non è legittima la richiesta della lex specialis di gara che preveda – pena l’esclusione – la sottoscrizione per esteso di ogni pagina dell’offerta (Cons. Stato, Sez. V, 2015, n. 2954);
RITENUTO pertanto che, nell’ottica del superamento dell’imposizione di adempimenti meramente formali, la singola sottoscrizione digitale del Protocollo di Integrità costituisce misura equivalente rispetto alle richiamate prescrizioni del bando di gara;
Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione: l’esclusione del concorrente non conforme alla normativa di settore.