Con un Comunicato del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione si forniscono indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del Codice Identificativo Gara – CIG, nonché alla trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell’Anac per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del codice dei contratti pubblici. Ivi compresi gli appalti aggiudicati da imprese che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 del codice, i così detti settori speciali.
Lo ha chiarito l’ANAC con un comunicato con il quale ha riportato gli obblighi aggiornati alle indicazioni fornite riassunte nella seguente tabella.
Regimi particolari di appalto (Parte II, Titolo VI del D. Lgs. n. 50/2016) | |
Riferimento normativo | Descrizione |
Art.115 | Gas ed energia termica |
Art.116 | Elettricità |
Art.117 | Acqua |
Art.118 | Servizi di trasporto |
Art.119 | Porti e aeroporti |
Art.120 | Servizi postali |
Art.121 | Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi |
Art.143 | Appalti riservati per servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’allegato IXAppalti riservati per servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’allegato IX |
Art.144 | Servizi di ristorazione |
Art.145 | Appalti nel settore dei beni culturali |
Art.152 | Concorsi di progettazione e di idee assoggettati agli articoli 152 e ss del codice |
Art.158 | Servizi di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalle condizioni di cui all’art.158 comma 1 a) e b) |
Artt.159-162 | Appalti nei settori della difesa e della sicurezza |
L’estensione alle fattispecie elencate in tabella degli obblighi informativi già in essere per i settori ordinari, che prevedono la trasmissione all’Osservatorio dei contratti pubblici anche delle schede successive all’aggiudicazione, è entrata in vigore a decorrere dall’1 gennaio 2020 con riferimento ai CIG aventi data di pubblicazione pari o successiva all’1 gennaio 2020.
Fonte ANAC