di Paola Mammarella 30/08/2017
Presidente Pitruzzella: ‘il tetto del 30% nelle aggiudicazioni con offerta più vantaggiosa è troppo “basso e ingiustificato”
Nell’aggiudicazione degli appalti col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio attribuito al prezzo è troppo basso. Ad affermarlo è l’Antitrust in una segnalazione che smonta gli sforzi per il cambiamento e la legalità compiuti con il Codice Appalti (D.lgs. 50/2016).
Codice Appalti e offerta economicamente più vantaggiosa
In base all’articolo 95 del Codice Appalti, nell’aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la componente del prezzo deve essere valutata con un punteggio che può raggiungere al massimo il 30% di quello totale. Nella valutazione devono quindi prevalere gli aspetti qualitativi. Si tratta di una scelta motivata dalla necessità di eliminare gli eccessivi ribassi d’asta, che in passato hanno lasciato spazio a infiltrazioni criminali e condizioni di lavoro precarie.
Antitrust: ‘dare più peso al prezzo’
In realtà, scrive l’Antitrust, in questo modo si limita la facoltà della stazione appaltante di tenere adeguatamente conto delle offerte economiche, conferendole, allo stesso tempo, un’ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche.
“La soglia del 30% come tetto massimo per il punteggio economico – spiega l’Antitrust – non sembra trovare fondamento in alcuna previsione normativa nazionale ed euro-unitaria o in orientamenti giurisprudenziali tali da giustificare l’applicazione di un così rigido criterio di valutazione delle offerte”. Al contrario, si legge nella segnalazione, le Direttive del 2014 sui contratti pubblici riconoscono la discrezionalità delle Stazioni Appaltanti e non prevedono l’introduzione di limiti predeterminati dal legislatore nazionale. Neanche la legge delega (L. 11/2016) per il recepimento delle Direttive europee, pur prediligendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha introdotto una soglia per l’attribuzione del punteggio economico. Secondo l’Antitrust, l’importante è che il fattore prezzo non rivesta un ruolo preponderante nell’attribuzione del punteggio. Posto questo paletto, la stazione appaltante dovrebbe avere maggior margine di decisione, soprattutto “in quei mercati dove le forniture possono presentare un elevato grado di omogeneità”. Limitando il peso del prezzo al 30% del punteggio, le stazioni appaltanti avrebbero troppa discrezionalità, col rischio di pregiudicare il corretto svolgimento della gara. Il presidente dell’Antitrust, Giovanni Pitruzzella, ha quindi chiesto alle autorità competenti di valutare qualche cambiamento nella normativa sugli appalti.
(Notizia pubblicata su Edilportale)