Tar Basilicata: spunti e riflessione sull’ applicazione del principio di rotazione negli appalti

Con sentenza del Tar della Basilicata del 12 febbraio 2021 n.125 nascono nuove riflessioni su quello che è il principio di rotazione degli appalti formulato all’art.36 del D.Lsg n. 50/2016 che per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie recita: “avviene (…) nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese“. Ora il caso portato alla ribalta dalla sentenza del Tar Basilicata propone il ricorso avverso all’aggiudicazione di un appalto in cui una Centrale di Committenza non ha ritenuto di dover applicare il principio di rotazione.
Il ricorso non è stato accolto dal TAR.

Il caso oggetto del ricorso vedeva due bandi:

una procedura negoziata per i lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche dell’Istituto scolastico con un importo a base di gara era riferibile alla fascia di importo fino a € 619.000,00, e una procedura negoziata relativa al ricorso ed alla sentenza con un importo a base di gara riferibile alla fascia di importo fino a € 1.239.000,00.

Due fasce di importo diverso ma l’impresa aggiudicataria di entrambe le gare risultava, comunque, iscritta nell’elenco sia nella fascia degli appalti di lavori fino a € 619.000,00, sia nella fascia di lavori fino a € 1.239.000,00 poste dalla Centrale di Committenza. Pertanto i giudici del Tar della Basilicata visto che la aggiudicataria di entrambe le gare risulta iscritta nel predetto elenco sia nella fascia degli appalti di lavori fino a € 619.000,00, sia nella fascia di lavori fino a € 1.239.000,00 non hanno ritenuta violato il principio di rotazione negli appalti.

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