Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo correttivo del Codice dei Contratti. L’intervento, pur confermandone i pilastri fondamentali, va a perfezionare l’impianto normativo del testo ormai in vigore da aprile 2016. Lo schema del nuovo decreto si compone di 84 articoli che, per maggiore chiarezza, utilizzano la tecnica della novella normativa. Le modifiche che apporta sono state formulate tenendo conto delle osservazioni fatte dall’ANAC e dai RUP ed anche delle segnalazioni pervenute dalle principali categorie dei soggetti che attuano i dettami del provvedimento. Nella pratica le osservazioni che hanno ispirato il correttivo sono state: 502 pervenute dagli stakeholder, 94 inviate dalla Cabina di regia e 110 modifiche fatte arrivare da soggetti non invitati formalmente alla consultazione. Ecco allora che le modifiche contenute nel Decreto correttivo sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, ma hanno lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissata. Tale modifiche possono essere divise sostanzialmente in due tipi di interventi: uno di modifica, al fine di agevolare la lettura del testo; uno di integrazione, teso a rendere più chiari alcuni istituti. Tra le novità introdotte, ad esempio, nel subappalto è stata confermata la soglia limite del 30 per cento sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto; è stato poi inserito l’obbligo per le amministrazioni di scegliere i collaudatori da un apposito albo e, nell’appalto integrato, è stato introdotto un periodo transitorio. Ed ancora gare “snelle” e più veloci per sbloccare i piccoli investimenti pubblici; la qualificazione più leggera per le PA; più trasparenza con l’obbligo per le stazioni appaltanti di nominare il presidente di commissione tra esperti segnalati dall’Autorità Anticorruzione. Il criterio del prezzo più basso è stato rivisto inserendo la possibilità di utilizzarlo per i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000 euro in tutti i casi. Per gli affidamenti superiore a 40.000 euro, la possibilità di ricorrere al prezzo più basso è data fino ad un importo massimo pari alla soglia comunitaria e pertanto, per i servizi e le forniture di importo superiore alla soglia, non sarà più consentito in nessun caso il ricorso al criterio del prezzo più basso. In caso di offerta anormalmente bassa il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso può avvenire solo nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte. Altro discorso è per l’offerta economicamente più vantaggiosa dove è stato introdotto un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%. Nuova è anche l’attenzione agli acquisti verdi. Sono stati rivisti diversi articoli ed in particolare l’Art.34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) in cui è stato introdotto l’obbligo di applicazione dei CAM- Criteri Ambientali Minimi che ora si applicano al 100 per cento del valore a base d’asta. Con la precisazione.
Editoriale del numero 2/2017 TEME
Alessandro Anzellini
Presidente AEL