E’ stato approvato il 28/5/2021 il Decreto Legge che contiene la governance del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Tale Decreto Legge al suo interno ha anche le modifiche che si andranno ad apportare, per le procedure relative al Recovery, al Codice dei Contratti, per garantire uno snellimento delle procedure.
Nella versione approvata si legge che le proroghe agli affidamenti senza gara, previsti nelle prime bozze al 31 dicembre 2026, vengono ora limitate al 30 giugno 2023.
Tra queste, anche quella che evita la cosiddetta “fuga dalla firma”. Sale l’importo ammesso per gli affidamenti diretti, quelli cioè senza gara.
Nel testo non appare il temuto ritorno dell’aggiudicazione con il prezzo più basso, che aveva accesso animi e discussioni nei giorni precedenti all’approvazione mentre, come già annunciato, viene rivisto il Subappalto che dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, arriverà ma non potrà superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Sono comunque vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi dell’intera esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto e il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.
Poi a partire dal 1 novembre 2021 verrà rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità fermo restando che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante.
La discussione, precedente all’approvazione del DL 2021 si era poi accesa su Appalto integrato sì, Appalto integrato no. Nel Decreto legge è stato stabilito, a questo proposito, che per gli interventi del PNRR viene previsto un unico affidamento per la progettazione e l’esecuzione dell’opera sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica. L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto anche degli aspetti qualitativi oltre che economici.
Ci sono poi altri punti che sembrano rispondere più specificamente alle esigenze del settore dei lavori pubblici, ma nel complesso il decreto dà un impulso chiaro verso la digitalizzazione della PA, attivando controlli specifici, affidati all’Agid, su chi frena l’innovazione (le amministrazioni rischiano multe da 10mila a 100mila euro); affida poi all’ANAC il controllo di tutte le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione ed esecuzione delle opere e gestirà l’intera banca dati.
All’interno di questa verrà istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico, che archivierà i dati e le informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di gara, rendendo in tal modo più semplice le attività di verifica e controllo da parte delle stazioni appaltanti.